Condizione per accedere ai vantaggi economici previdenziali e fiscali:

  • contributi devono essere versati dal datore di lavoro e/o dal dipendente a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a contratti, accordi o regolamenti aziendali.

TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER L’AZIENDA

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE TRATTAMENTO FISCALE
delle somme versate dall’azienda
ONERI CONTRIBUTIVI
sulle somme versate dall’azienda
Cassa di assistenza Costo deducibile dal reddito d’impresa 10% per “Contributo di solidarietà”
Polizza assicurativa Costo deducibile dal reddito d’impresa Contribuzione ordinaria


TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER IL DIPENDENTE

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE TRATTAMENTO FISCALE
delle somme versate dall’azienda
ONERI CONTRIBUTIVI
sulle somme versate dall’azienda
Cassa di assistenza Non concorrono alla formazione del reddito i contributi versati sia dall’azienda che dal dipendente nel limite annuo di € 3.615,19 Esenzione da ordinaria contribuzione
Polizza assicurativa I contributi versati dall’azienda sono considerati “REDDITO” imponibile (le spese mediche sono detraibili dalle imposte nella misura del 19% per la parte eccedente € 129,11) Contribuzione ordinaria


TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER I PENSIONATI

Come precisato dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 293/E del 11/07/2008, stante l’equiparazione normativa (art. 49 del Tuir) delle pensioni di ogni genere ai redditi di lavoro dipendente, anche i lavoratori in quiescenza possono fruire della deducibilità dei contributi assistenziali versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle medesime condizioni e dei limiti previsti per i dipendenti.

Pertanto, ai fini della deducibilità nel limite di 3.615,20 euro (art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR), è necessario che tali contributi siano corrisposti «in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale» e, come chiarito dalla circolare delle Entrate n. 50/E del 2002, non concorrono a formare il reddito del pensionato anche se versati in favore di suoi familiari, compresi quelli non fiscalmente a carico.