Non solo risparmio o investimento: le assicurazioni sulla vita possono avere anche funzione di protezione, ad esempio nei casi di rischi connessi alla salute o nell’eventualità di alcune delicate scelte di gestione del proprio patrimonio. Di cosa si tratta e come funzionano.

Le assicurazioni vita dedicate alla protezione sono polizze molto specifiche, strutturate per coprire circostanze o eventualità precise e che non contemplano la possibilità di rimborso del capitale alla scadenza del contratto né di riscatto anticipato. In questo senso, pur rientrando nello stesso “ramo vita”, le assicurazioni dedicate alla protezione sono notevolmente diverse per finalità sia dalle assicurazioni dedicate al risparmio (che servono invece a garantirsi un capitale certo a un dato momento) che dalle assicurazioni dedicate all’investimento (focalizzate sul raggiungimento di un ritorno economico, al di là della presenza di un rischio).

Il premio da versare per una polizza dedicata alla protezione può essere unico o annuo e varia non solo con la durata del contratto e l’entità dell’evento coperto ma anche, proprio a causa della natura di queste polizze, dalle condizioni di salute dell’assicurato e dalle attività, professionali e non, che abitualmente svolge. Infatti, queste polizze coprono i rischi di morte, malattia grave, perdita di autosufficienza e invalidità. È dunque evidente come un lavoro rischioso o la passione per uno sport estremo possano influire sulla determinazione del rischio (e di conseguenza del premio). Anche le polizze dedicate alla protezione prevedono in ogni caso delle opzioni aggiuntive, che possono integrare il contratto con tutele ulteriori.

Fatte questa premesse, è bene quindi precisare che nell’ampia categoria delle assicurazioni sulla vita dedicate alla protezione rientrano in realtà varie tipologie di polizze, tra cui si ricordano in particolar modo:

A seconda, anche in questo caso, della finalità della tutela assicurativa, le diverse tipologie di prodotto prevedono opzioni varie e adeguate al rischio coperto.

 

Assicurazioni contro il rischio di morte o morte e invalidità permanente

Una prima forma di assicurazione vita dedicata alla protezione è l’assicurazione temporanea che copre il rischio di morte o, congiuntamente, di morte e invalidità permanente. Tale polizza prevede l’erogazione del capitale assicurato quando sopraggiunge la morte della persona assicurata (se è coperto solo il rischio morte) o quando l’assicurato si ritrova a essere in uno stato di invalidità permanente (se sono coperti sia il rischio di morte che quello di invalidità permanente). In questo secondo caso, ossia quando l’assicurato è invalido permanente e riceve dunque il capitale, non ci sarà una seconda liquidazione del capitale alla sua morte.

Fondamentale è dunque in questo caso la definizione di invalidità totale e permanente, di norma indicata come l’impossibilità di proseguire l’attività professionale: in questa circostanza, l’erogazione del capitale a copertura dell’invalidità permanente avviene a seguito di una verifica dello stato di salute dell’assicurato da parte della compagnia assicurativa. In ogni caso, tutte questi dettagli (le specificazioni che descrivono precisamente i rischi assicurati e i passaggi da seguire nel caso si verifichino i sinistri) devono essere sempre presenti nel contratto di assicurazione.

Le polizze temporanee a rischio morte o morte e invalidità permanente possono inoltre prevedere una variazione del capitale durante il periodo di validità del contratto: esso può crescere, per esempio in relazione all’inflazione, o decrescere, per esempio in relazione alla progressiva riduzione di un debito residuo (man mano che si riduce il debito dovuto per un mutuo o un finanziamento, si riduce anche il capitale assicurato con cui ci si tutelava dal rischio di non saldare il debito). Come accade per altre polizze vita, sono poi generalmente previste delle clausole di esclusione della copertura assicurativa per cui la compagnia assicuratrice non eroga il capitale assicurato, benché generalmente (ma non necessariamente!) restituisca i premi versati. Sono ad esempio esclusi dalla copertura assicurativa i casi in cui la morte dell’assicurato è provocata, tra altre possibili cause sempre e comunque riportate nel contratto, da: attività dolose, partecipazione a guerre, partecipazione attiva a atti di terrorismo, guida sprovvista di patente, attività sportiva non dichiarata e eventi indipendenti dalla sua volontà come operazioni militari e eventi causati da armi nucleari.

 

Assicurazioni contro il rischio di malattie gravi

Un’altra fattispecie delle assicurazioni vita dedicate alla protezione è quella delle polizze formulate contro il rischio di malattie gravi, talvolta indicate anche con le diciture in lingua inglese critical illnessesdread diseases serious diseasesQuesta forma di assicurazione è pensata per proteggersi dall’occorrenza di malattie che ostacolano la prosecuzione della propria vita e attività negli stessi modi e maniere in cui si svolgeva prima della malattia. La malattia il cui rischio è coperto dalla polizza è naturalmente specificata dal contratto e esistono svariate soluzioni, per farsi trovare pronti a diversi casi, incluse anche specifiche complicazioni o “parti” delle patologie maggiori. Le malattie che più frequentemente sono coperte da questo tipo di polizza sono: cancro, intervento chirurgico delle valvole cardiache o per impianto di by-pass, infarto, trapianto degli organi, ictus, insufficienza renale.

Anche per questo tipo di polizza sono previste delle clausole di esclusione dall’assicurazione, che si trovano sempre nel contratto e cui è bene prestare attenzione, per cui il pagamento del capitale può non essere effettuato (anche se di solito vengono restituiti i premi versati in caso di decesso dell’assicurato). L’esclusione dall’assicurazione è di solito prevista nei seguenti casi: infortuni o malattie che hanno richiesto cure antecedenti alla stipula del contratto, anomalie congenite, danni causati dall’assicurato stesso come quelli derivanti dall’abuso di alcool e droghe.

È poi infine bene precisare che le assicurazioni contro malattie gravi possono essere stand-alone, se coprono soltanto il rischio di malattia specificato dal contratto, oppure abbinate a un’assicurazione contro il rischio di morte. In questo secondo caso, il capitale viene erogato all’insorgenza della malattia grave specificata qualora essa provochi un grado di invalidità pari o superiore a una percentuale stabilita nel contratto. Quando il rischio di malattia grave si verifica è possibile che il capitale venga interamente liquidato e che il contratto si estingua di conseguenza, oppure è possibile che solo una parte del capitale venga liquidata e che il contratto si protragga fino al decesso dell’assicurato.

 

Assicurazioni LTC contro il rischio di non autosufficienza

Le cosiddette assicurazioni LTC o long term care (cure a lungo termine) sono pensate con un occhio di riguardo per l’invecchiamento, così da farsi trovare pronti di fronte un’eventuale perdita (progressiva, come accade con l’avanzare dell’età, o improvvisa, a seguito di un trauma) di autosufficienza. Queste polizze sono dunque generalmente a vita intera e prevedono l’erogazione del capitale in forma di rendita vitalizia: la finalità è quella di garantirsi un supporto economico aggiuntivo nel caso in cui si debba ad esempio far fronte a cure prolungate e quindi costose. Per questa ragione, la gestione del premio e la sua trasformazione in capitale assicurato sono paragonabili a quelle tipiche delle polizze vita rivalutabili. Grazie a questo tipo di gestione, la rendita erogata può essere costante o crescente, in linea con il rendimento finanziario ottenuto.

L’erogazione della rendita è soggetta alla presentazione da parte dell’assicurato di una certificazione medica che attesti il suo stato di non autosufficienza. La compagnia assicurativa si riserva un lasso di tempo di alcuni mesi per una controverifica, oltre alla facoltà di controllare a cadenza (ogni tot numero di anni, ad esempio) se lo stato di non autosufficienza perduri o sia superato. Poiché la non autosufficienza può essere superabile (ad esempio, se occorre a seguito di un incidente e dopo lunga riabilitazione si ritorna a uno stadio di autosufficienza) il contratto può prevedere che la rendita venga erogata per il tempo necessario e interrotta al ripristino delle condizioni di autosufficienza, senza per questo estinguere la validità del contratto. Anche questa tipologia di polizza può prevedere delle clausole di esclusione dall’assicurazione, sempre specificate nel contratto.

 

Fonte: Pensioni & Lavoro

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