Condizione per accedere ai vantaggi economici previdenziali e fiscali:

  • contributi devono essere versati dal datore di lavoro e/o dal dipendente a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a contratti, accordi o regolamenti aziendali.

TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER L’AZIENDA

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE TRATTAMENTO FISCALE
delle somme versate dall’azienda
ONERI CONTRIBUTIVI
sulle somme versate dall’azienda
Cassa di assistenza Costo deducibile dal reddito d’impresa 10% per “Contributo di solidarietà”
Polizza assicurativa Costo deducibile dal reddito d’impresa Contribuzione ordinaria


TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER IL DIPENDENTE

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE TRATTAMENTO FISCALE
delle somme versate dall’azienda
ONERI CONTRIBUTIVI
sulle somme versate dall’azienda
Cassa di assistenza Non concorrono alla formazione del reddito i contributi versati sia dall’azienda che dal dipendente nel limite annuo di € 3.615,19 Esenzione da ordinaria contribuzione
Polizza assicurativa I contributi versati dall’azienda sono considerati “REDDITO” imponibile (le spese mediche sono detraibili dalle imposte nella misura del 19% per la parte eccedente € 129,11) Contribuzione ordinaria