Polizze vita: redditi per il caso morte e fiscalità

Articolo del 30 Settembre 2016

Resta confermata la totale esenzione fiscale dei capitali percepiti dal/i beneficiario/i  designati per il caso di morte, in forza delle coperture stipulate attraverso Previdir nei Programmi, rispettivamente, “Morte da qualsiasi causa e morte a seguito di infortunio

Con la circolare 8/E del 1° aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei  chiarimenti riguardo alla disciplina introdotta dalla Legge di Stabilità del 2015 (190/2014) che ha modificato il regime fiscale delle somme percepite, in caso di morte, dai beneficiari di una polizza assicurativa sulla vita.

Con la previgente normativa, ricordiamo, i capitali percepiti in caso di morte dell’assicurato dai beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita erano del tutto esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

La circolare chiarisce le modifiche introdotte dall’attuale normativa, in particolare: nel caso di contratti di assicurazione “Temporanea Caso Morte” continua ad applicarsi la totale esenzione dall’IRPEF di quanto corrisposto ai beneficiari; invece, nel caso di Assicurazioni miste, caratterizzate dalla presenza anche di una componente finanziaria, solo il capitale per il rischio demografico continua a rimanere esente da IRPEF. Per la quota restante, invece, si applica l’articolo 45, comma 4, del Tuir, in base al quale: “i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati”.

Per quanto riguarda la tassazione della parte imponibile, questa avverrà con le seguenti aliquote:

–  12,5% sulla parte di rendimento maturata fino al 31 dicembre 2011;

–  20% sulla parte di rendimento maturata dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014;

–  26% sulla parte di rendimento maturata dal 1° luglio 2014.

Prestazioni ricorrenti caso vita e caso morte

Le prestazioni ricorrenti di una polizza sono tassabili qualora, alle prestabilite scadenze periodiche, sia determinabile con certezza la sussistenza di un vero e proprio rendimento finanziario della polizza stessa.

Ma se questo non avviene, allora la tassazione viene sospesa fino all’erogazione del capitale assicurato: si fa riferimento a fattispecie nelle quali non sussiste certezza per tassare il capitale corrisposto al momento dell’erogazione della singola prestazione, poiché la polizza non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito.

Particolari considerazioni devono essere svolte nel caso in cui la prestazione finale sia corrisposta al beneficiario per effetto del decesso dell’assicurato: per queste polizze è necessario ripartire il reddito calcolato alla conclusione del contratto, ossia alla morte dell’assicurato, attribuendolo in modo proporzionale all’ammontare delle prestazioni ricorrenti erogate durante la vita dell’assicurato e a quello erogato all’atto del decesso, escludendo comunque dalla determinazione del reddito imponibile gli importi riferiti al rischio demografico.