Per beneficiare dei vantaggi economici previdenziali e fiscali contributi devono essere versati dal datore di lavoro e/o dal dipendente a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a contratti, accordi o regolamenti aziendali.

TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER L’AZIENDA

Modalità di realizzazione Trattamento fiscale delle somme versate dall’azienda Oneri contributivi sulle somme versate dall’azienda
Cassa di assistenza Costo deducibile dal reddito d’impresa 10% per “Contributo di solidarietà”
Polizza assicurativa Contribuzione ordinaria

TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER IL DIPENDENTE

Modalità di realizzazione Trattamento fiscale delle somme versate dall’azienda Oneri contributivi sulle somme versate dall’azienda
Cassa di assistenza entra a far parte del reddito imponibile; prevista detrazione d’imposta pari al 19% calcolata su un importo massimo di € 530,00* di premio versato, ossia fino ad un massimo di € 100,70 Esenzione da ordinaria contribuzione
Polizza assicurativa Contribuzione ordinaria

* come previsto dalla Legge 124/2013

VANTAGGI FISCALI PER I KEY-MAN (SOLO PER CASO MORTE)

CASO 1: Beneficiaria l’Azienda

Il costo del premio è considerabile come FISCALMENTE DEDUCIBILE DALL’AZIENDA (in quanto “certo” e “determinabile” art. 109, comma1; “inerente” e “congruo”* art. 109, comma 5 del T.U.I.R.), “per competenza”, ai fini IRES (IRPEF) e IRAP e non imponibile per il key-man.

In caso di sinistro: il capitale corrisposto dalla compagnia è considerato, per il “principio di correlazione” temporale tra costi e ricavi, una “sopravvenienza attiva” (art. 88, comma 3, lettera a) del T.U.I.R.) e come tale TASSABILE quale componente positiva di reddito in capo al beneficiario (società) ai fini IRES (IRPEF) e IRAP.

* Perché venga rispettato il principio di congruità, il capitale assicurato deve essere dello stesso ordine di grandezza del danno stimato per l’azienda nel caso si verifichi il decesso dell’assicurato e il costo del premio deve essere a sua volta commisurato all’importo del capitale assicurato

CASO 2: Beneficiari i “designati”

Ipotizzando, invece, una T.C.M., con contraente l’azienda, assicurato il key-man, ma, in questo caso, beneficiari i “designati”, il premio per l’azienda è “in ogni caso” un componente negativo di reddito, in quanto liberalità o compenso in natura (art 95 del T.U.I.R.), interamente deducibile ai fini IRES (IRPEF) e IRAP, ma costituisce per il key-man un fringe benefit totalmente imponibile alla stregua di reddito di lavoro dipendente.

In questo caso, la PRESTAZIONE, una volta erogata dalla compagnia ai “designati” al verificarsi del sinistro (decesso), sarà ESENTE DA TASSAZIONE (art.6, comma 2 del T.U.I.R.).

Visti i presupposti, si può ritenere che le implicazioni di carattere tributario relative alla I.P. (invalidità permanente) siano le medesime della T.C.M. e cioè, semplificando e in estrema sintesi:

il premio per l’azienda è “in ogni caso” un componente negativo di reddito, in quanto liberalità o compenso in natura (art 95 del T.U.I.R.), interamente deducibile ai fini IRES (IRPEF) e IRAP. In questo caso, la prestazione, una volta erogata dalla compagnia ai “designati” al verificarsi del sinistro (decesso), sarà esente da tassazione (art.6, comma 2 del T.U.I.R.).