Servizi che non costituiscono reddito da lavoro dipendente e servizi volti a favorire la conciliazione tra lavoro e vita privata: facciamo chiarezza sui possibili benefit erogabili ai dipendenti a mezzo di piani di welfare aziendale

Buoni pasto, assistenza sanitaria, voucher e convenzioni per acquisti o servizi a prezzi scontati sono tra le misure generalmente più note al grande pubblico in materia di welfare aziendale. Ben più vario è tuttavia l’insieme di iniziative attraverso le quali, nella forma non tanto di denaro quanto piuttosto di beni e servizi a integrazione del sistema retributivo monetario, le aziende possono farsi carico dei bisogni dei propri dipendenti e dei loro familiari, venendo così ad assumere una funzione d’integrazione sussidiaria dalla valenza anche sociale. Funzione il cui valore è peraltro riconosciuto anche dallo Stato, che consente pertanto, pur sempre entro i limiti fissati dalla legge, la detassazione dei servizi eventualmente forniti dall’azienda.

Welfare aziendale e determinazione del reddito da lavoro dipendente

Sempre alla legge spetta inoltre la definizione dei benefit erogabili a favore del dipendente: sono in particolar modo gli articoli 51 e 100 del TUIR a individuare un ampio panel di servizi che non costituiscono reddito da lavoro dipendente. Più precisamente, riferimento normativo per la determinazione del reddito da lavoro dipendente è l’articolo 51, comma 1, del TUIR:

“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”. 

Il comma 1 dell’art. 51 identifica quindi due concetti fondamentali:

1. Onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente. Costituiscono cioè reddito di lavoro dipendente tutte le somme ed i valori erogati al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, anche nel caso in cui non ci sia un nesso diretto tra effettività della prestazione di lavoro reso e le somme e/o i valori percepiti (erogazioni liberali)

2. Principio di cassa allargatoLe somme versate al dipendente dopo il 12 gennaio di ogni anno sono da ritenersi di competenza dell’anno in corso; viceversa, quelle erogate entro il 12 di gennaio sono ritenute di competenza dell’anno precedente. La ratio di questo principio è garantire la possibilità di rientrare sulla competenza dell’anno precedente per l’ultimo stipendio di fine anno.

Detto altrimenti, gli importi utilizzati dopo il 12 gennaio di ciascun anno in servizi welfare che prevedono un massimale di spesa (come, ad esempio, nel caso dei fringe benefit) andranno a erodere la possibilità di spesa dell’anno in corso, anche se la disponibilità di spesa è stata fornita dall’azienda l’anno precedente. Importi utilizzati tra l’1 e il 12 gennaio avranno invece competenza fiscale nell’anno precedente, cioè nell’anno in cui l’azienda ha messo a disposizione le somme al dipendente.

 

Benefit e servizi di un piano di welfare aziendale

Chiarita la modalità determinazione del reddito da lavoro dipendente, questa sezione si occuperà quindi, tra regole e possibili benefici, di tutti i principali benefit potenzialmente a disposizione delle imprese e dei lavoratori attraverso un piano di welfareaziendale. Da sanità, istruzione e previdenza, autentici pilastri anche del welfare privato, a quelli legati all’area ricreativa, passando per i cosiddetti fringe benefit (ad esempio, il cellulare aziendale) e i servizi di conciliazione, vale a dire tutte quelle misure pensate con un occhio di riguardo per la conciliazione tra vita lavorativa e privata del lavoratore:

  • Assicurazioni rischio non autosufficienza e malattia grave
  • Assistenza a familiari anziani o non autosufficienti
  • Assistenza sanitaria integrativa
  • Buoni pasto
  • Contributi previdenziali e assistenziali
  • Fringe benefit
  • Istruzione a rimborso
  • Mutui e finanziamenti
  • Servizi di trasporto casa-lavoro
  • Voucher e altri servizi

 

Fonte: Pensione e Lavoro

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