E’ costituita per scissione dal Fondo Pensione Previdir – Fondo Interaziendale di Previdenza ed Assistenza – ai sensi dell’art.36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione denominata “FONDO ASSISTENZA PREVIDIR” Fondo Interaziendale di Assistenza, in seguito denominata “Fondo”.

Il Fondo ha sede legale in Roma. È facoltà del Consiglio direttivo disporre il trasferimento delle sede legale nell’ambito dello stesso Comune.

La durata del Fondo è stabilita sino al 2050, salvo anticipato scioglimento. Essa potrà essere prorogata, anche più volte, con delibera dell’Assemblea degli associati.

Il Fondo non persegue fini di lucro ed ha per oggetto:

  • la progettazione, realizzazione e gestione nell’interesse dei propri Associati indicati all’art. 6 e a beneficio dei Soggetti identificati all’art. 5 del presente Statuto, di prestazioni e servizi di natura esclusivamente assistenziale e di Welfare Aziendale; nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed in conformità, laddove esistenti ed applicabili, di Regolamenti, Contratti Collettivi di Lavoro o Accordi Aziendali.

La disciplina delle forme di assistenza prestate dal Fondo, sia in modalità di gestione diretta attraverso accordi con operatori Sanitari specializzati, che attraverso Convenzioni con il sistema Assicurativo delle Compagnie di Assicurazione, è contenuta all’interno di specifici Programmi, approvati dal Consiglio Direttivo, in conformità alle norme del presente Statuto.

Le forme di assistenza di cui all’art.4 possono essere disposte in favore dei seguenti soggetti e dei rispettivi nuclei familiari:

a) i dirigenti, quadri, impiegati ed operai appartenenti a categorie omogenee, che intrattengono rapporto di lavoro dipendente con gli Associati, che abbiano diritto per contratto collettivo o per accordi o per regolamenti aziendali di fruire di prestazioni assistenziali e di welfare aziendale;

b) i soci, i titolari e/o legali rappresentanti nonché i componenti dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali (o degli altri organi sociali assimilati), previa formale richiesta al Fondo da parte degli Associati;

c) i titolari di rapporti di collaborazione con gli Associati, nelle forme previste dalla legislazione in vigore, previa espressa richiesta da parte di questi ultimi;

d) i titolari di pensione ed i pensionandi contributori volontari, purché concorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

– all’atto del pensionamento o del differimento dello stesso i lavoratori risultino essere stati alle dipendenze di un’azienda Associata;

– l’azienda Associata deve farne annualmente espressa richiesta al Consiglio Direttivo del Fondo;

– il soggetto beneficiario e i suoi familiari devono assumere espressamente l’onere di versamento delle relative contribuzioni;

e) liberi professionisti, artigiani, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti privi di forme di assistenza integrative o complementari di quelle di natura pubblica, ivi compresi i rispettivi nuclei familiari, attraverso l’adesione al Fondo espressa in forma individuale.

Possono essere Soci, con le modalità previste dal successivo art. 7, i seguenti soggetti:

– tutte le categorie di Imprese, in forma societaria, cooperativa o individuale aderenti o non aderenti ad Associazioni o Federazioni rappresentative;

– Le Associazioni e Federazioni aventi carattere rappresentativo delle Imprese di cui al punto precedente

– Le Associazioni o Fondazioni in genere ivi comprese quelle appartenenti al Terzo Settore;

– Le Associazioni, Casse o Fondi di gestione di piani di previdenza complementare e di ogni forma di assistenza, ivi comprese le Società di Mutuo Soccorso;

– Enti Pubblici in generale

– Studi professionali ed altre forme di aggregazione di liberi professionisti o lavoratori autonomi.

La domanda di ammissione da parte dei soggetti di cui all’art. 6, deve essere indirizzata al Presidente del Fondo.

La domanda presentata dalle persone giuridiche deve contenere: la denominazione e la sede, i dati anagrafici del Legale Rappresentante e copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, nonché l’indicazione dei Piani di Assistenza prescelti. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale.

La domanda presentata dalle Associazioni o Federazioni deve contenere: la denominazione e la sede, i dati anagrafici del legale rappresentante e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché l’indicazione dei Piani di Assistenza prescelti. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale.

Ciascun richiedente dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto e i Programmi dei Piani di Assistenza del Fondo e l’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei presenti.

L’ammissione è condizionata al versamento, entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta comunicazione di ammissione, del contributo richiesto dal Fondo.

La richiesta di recesso dovrà essere inviata al Fondo con lettera raccomandata A/R o tramite PEC entro il termine del 31 agosto di ciascun anno.

La perdita della qualità di Associato comporta l’automatica cancellazione da tutti i Programmi in essere, alla prima scadenza annuale.

Il recesso dai singoli Piani di Assistenza è, invece, disciplinato nei relativi Programmi, ma in ogni caso è conseguente alla perdita della qualità di associato.

La qualità di Associato si perde per decesso – in caso di adesione di persone fisiche -, scioglimento dell’Impresa o dell’Associazione, dimissioni, morosità, indegnità e mancata attivazione di piani di assistenza per due esercizi consecutivi. Ove l’Associato deceduto sia una persona singola e abbia aderito ad uno dei Programmi con il proprio nucleo familiare, è facoltà dei partecipanti al nucleo familiare richiedere di essere associati singolarmente.

Al fine di ottenere le prestazioni di cui al successivo art. 10 i contributi assistenziali e le quote associative dovranno essere versati entro i termini previsti dai Programmi che disciplinano le prestazioni richieste.

Il Fondo gestisce le risorse al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni in forma diretta ed indiretta.

Nel caso di gestione indiretta, il Fondo stipula apposite convenzioni assicurative per l’accensione di polizze collettive o di gruppo atte a realizzare al meglio le finalità assistenziali a favore dei Beneficiari alimentando le polizze suddette con le contribuzioni di cui al precedente articolo 8.

Il Consiglio Direttivo disciplina la gestione delle risorse mediante apposite delibere approvate dal medesimo organo con il parere positivo dell’Organo di controllo.

Le prestazioni di tipo assistenziale possono essere realizzate in:

– FORMA INDIRETTA, attraverso la stipulazione di apposite Convenzioni Assicurative, idonee a garantire:

a) la liquidazione di un capitale “una tantum”, pagabile agli eredi o ai beneficiari designati, in caso di decesso per qualsiasi causa dell’iscritto durante il periodo di contribuzione al Fondo;

b) la liquidazione di un capitale o di una rendita a favore del Beneficiario che abbia subito, a seguito di malattia o infortunio durante il periodo di contribuzione al Fondo, una invalidità permanente e nella liquidazione di una indennità per i casi di inabilità temporanea;

c) il rimborso delle spese di carattere sanitario;

d) la liquidazione di un capitale a favore dei soggetti di cui all’art.5 lettera b e c in dipendenza di cessazione del mandato o del rapporto di collaborazione.

e) la prestazione di servizi di assistenza, anche domiciliare – successivi o indipendenti dalla degenza ospedaliera – diretti a beneficio di soggetti anziani o non autosufficienti che ne abbiano diritto in base ai Programmi del Fondo

f) la prestazione di servizi di Assistenza a soggetti dipendenti delle imprese associate, in missione temporanea all’Estero o Espatriati in via definitiva – previa iscrizione all’AIRE – che ne abbiamo diritto a norma dei Programmi del Fondo.

– FORMA DIRETTA, attraverso:

a) il servizio di rimborso delle spese di carattere sanitario in esecuzione dei piani di welfare Aziendale adottati dagli Associati, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Sono organi del Fondo:

a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Presidente onorario
e) il Vicepresidente;
f) L’Organo di controllo (Collegio dei sindaci o Sindaco unico).

Le cariche, fatta eccezione per il/i Revisori di Conti, sono attribuite a titolo gratuito. Per le figure di cui ai punti b) c) d) e) possono essere riconosciute forme di rimborso delle spese e la corresponsione di indennità riferite alle presenze nelle riunioni dell’Organo, previa delibera del Consiglio Direttivo, ovvero alla partecipazione ad eventi, convegno o altre iniziative similari in rappresentanza del Fondo.

Non possono ricoprire cariche all’interno del Fondo coloro che:

a) Si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza di cui agli artt. 2381 c.c. (Consiglio Direttivo) e 2399 c.c. (Organo di controllo);

b) Sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria ai sensi del d. lgs. n. 159/2011 e successive integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) Sono stati condannati con sentenza di primo grado o irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per reati non colposi commessi contro la pubblica amministrazione, il patrimonio pubblico e privato, reati di bancarotta e similari, ed in generale reati commessi in relazione ad incarichi pubblici e privati di gestione di enti o imprese commerciali.

L’Assemblea è composta dagli Associati in regola con il versamento dei contributi.

L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo; può essere, inoltre, convocata su delibera del Consiglio Direttivo e/o su richiesta del Organo di controllo, per questioni di particolare interesse, o su richiesta di almeno un quinto degli Associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, potranno essere convocate in Roma, presso la sede del Fondo o altrove, purché in Italia.

L’Assemblea degli Associati è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno.

L’Assemblea degli Associati è convocata, almeno 8 giorni prima dell’adunanza, con l’indicazione degli argomenti da trattare, la data ed il luogo dell’adunanza, mediante avviso, a tutti gli Associati ed ai membri in carica degli Organi istituiti, sul sito web di Previdir “www.previdir.it”, oppure con avviso spedito con lettera raccomandata presso il domicilio dei medesimi risultante agli atti del Fondo, ovvero mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l’avviso deve essere spedito allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato dagli interessati).

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza di questo, dal Consigliere più anziano. Ogni Associato ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, con un massimo di cinque deleghe per ciascun associato ovvero da un proprio dipendente o da un membro del proprio organo amministrativo.

È competenza dell’Assemblea ordinaria:

a) fornire gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione e nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo di competenza degli Associati;

b) nominare l’Organo di controllo e determinarne il compenso;

c) deliberare sul rendiconto consuntivo d’esercizio;

d) approvare e/o modificare il Regolamento del Fondo, ove istituito;

e) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione che non sia riservato alla competenza dell’Assemblea straordinaria;

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti; le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti degli Associati presenti.

È competenza dell’Assemblea straordinaria:

1) modificare lo Statuto;

2) decidere sullo scioglimento del Fondo e sulla nomina di uno o più liquidatori.

L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno due quinti degli Associati e le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole nella maggioranza dei voti degli Associati presenti; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti e le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti.

I verbali delle deliberazioni di Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, rimangono a disposizione degli Associati, i quali possono liberamente consultarli presso la sede e richiederne copia.

Il Fondo è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da 5 a 7 membri nominati dall’Assemblea dei soci.

Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Possono essere membri del Consiglio Direttivo anche i terzi non associati. Possono essere eletti Consiglieri del Consiglio Direttivo solamente soggetti che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici comportamentali redatti da associazioni di categoria delle Imprese associate al Fondo, ovvero stabiliti dal Consiglio Direttivo con propria specifica deliberazione.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente uno o più Consiglieri Delegati cui demandare le funzioni, le attribuzioni e i compiti del Consiglio.

In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo in carica, la sua sostituzione, fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo medesimo, viene effettuata mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede del Fondo o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri e, comunque, almeno una volta ogni trimestre. La convocazione è fatta dal Presidente o dal Vicepresidente, con e-mail, lettera raccomandata, o telefax indicante l’ordine del giorno, data e luogo di convocazione, da spedirsi almeno sette giorni prima della data della riunione.

È consentita la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante audio o video conferenza, a condizione che il Presidente ed il Segretario della Riunione siano presenti nello stesso luogo, e che il collegamento consenta di interloquire ed intervenire nella riunione senza ostacoli di alcun genere ed in tempo reale.

In casi di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telegramma o telefax, da inviarsi almeno tre giorni prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza effettiva di almeno 3 componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui è richiesta espressamente una diversa maggioranza.

Delle riunioni del Consiglio si redigono, su apposito libro, i relativi verbali sottoscritti dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente e dal segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria delle forme d’assistenza attuate dal Fondo.

Esso in particolare:

a) elegge il Presidente, il Vicepresidente, gli eventuali Consiglieri Delegati e ne conferisce i rispettivi poteri;

b) approva, modifica ed attua i Programmi che definiscono le modalità di attuazione delle forme di assistenza di cui al precedente articolo 4;

c) redige la proposta di rendiconto di gestione annuale, che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria entro il trenta giugno di ogni anno;

d) redige ed approva il Conto Economico preventivo entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento;

e) stabilisce la misura delle quote associative;

f) delibera la convocazione dell’Assemblea, anche in via straordinaria;

g) delibera sull’ammissione degli Associati, verificandone i requisiti stabiliti dallo Statuto, e sulla loro esclusione;

h) delega in forma scritta, a uno o più Consiglieri, i poteri di gestione dell’associazione, escludendo quelli di competenza esclusiva del Consiglio, definendone i limiti per valore e materia;

i) nomina procuratori speciali, anche estranei al Consiglio Direttivo, per singoli atti o categorie di atti, indicandone i limiti e, se prevista, anche la durata della procura, anche per l’esecuzione di specifiche deliberazioni del Consiglio Direttivo;

l) delibera la generale organizzazione del Fondo, nonché il sistema di governo e di controllo interno, ed in via generale il sistema dei processi e delle procedure organizzative interne per il corretto, efficace ed efficiente esercizio dell’attività, secondo un principio di proporzionalità.

m) promuove e delibera accordi di collaborazione operativa, per il perseguimento di finalità comuni con:

altri Fondi o Casse di Assistenza o Società di Mutuo Soccorso;

– Associazioni di Categoria o Territoriali di Imprese e Associazioni tra Professionisti allo scopo di diffondere la conoscenza e l’utilizzo dei piani di Assistenza e dei servizi di Welfare del Fondo Medesimo

Il Presidente rappresenta il Fondo di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

In caso di mancanza del Presidente in via definitiva, alla sua sostituzione provvede il Consiglio Direttivo, che deve essere convocato appositamente, da uno qualsiasi dei suoi membri.

In caso di dimissioni della maggioranza o dell’intero Consiglio Direttivo, il Presidente, anche se dimissionario, entro i dieci giorni successivi, provvede alla convocazione dell’Assemblea degli Associati per la elezione del nuovo Consiglio.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica fino alla loro sostituzione per l’ordinaria amministrazione. Il Presidente nomina il segretario delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta il Fondo anche per il trattamento dei dati personali di cui il Fondo è titolare ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di Tutela dei dati personali, ed in particolare dal Regolamento UE 679/2016 in vigore dal 25 maggio 2018 (GDPR).

Il Presidente onorario è nominato dal Consiglio direttivo tra persone che hanno rivestito per almeno due mandati l’incarico di Presidente del Fondo, ovvero tra persone che, per le loro qualità morali, professionali e sociali si sono distinte per aver contribuito allo sviluppo della cultura dell’assistenza sanitaria attraverso forme di aggregazione tra i cittadini. Il Presidente onorario non ha alcuna responsabilità nella gestione del Fondo, può essere invitato alle riunioni del comitato direttivo ma non ha facoltà di voto, né rappresenta il Fondo. Non è fissato alcun limite temporale alla sua qualifica.

L’Organo di controllo è costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti dall’Assemblea anche tra i non Associati, purché non versino in condizioni di ineleggibilità di cui all’art. 2399 c.c. .

In ogni caso il Sindaco unico e, in caso di composizione collegiale, almeno un Sindaco e un supplente, dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori legali; gli altri dovranno comunque essere scelti tra gli Albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Il Presidente è nominato dal Collegio a maggioranza e rimane in carica per 3 esercizi.

Le funzioni dell’Organo di controllo sono: vigilare sull’osservanza della Legge e dello Statuto; vigilare sull’assetto amministrativo organizzativo, gestionale e contabile del Fondo; porre in essere in qualsiasi momento, se necessario, atti ispettivi e di controllo; effettuare la revisione dei conti, se deliberata dall’Assemblea.

Esercitare le forme di controllo interno, relativamente alla revisione interna, compliance e risk management secondo un criterio di proporzionalità rispetto alle attività svolte dal Fondo, nei termini stabiliti dal sistema di governance deliberato dal Consiglio Direttivo.

L’Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Si applica la normativa di cui agli art. 2397 c.c. e ss., ove compatibile.

L’esercizio sociale del Fondo si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto annuale della gestione che accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo e dell’Organo di controllo deve essere sottoposto all’assemblea per l’approvazione entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Gli eventuali avanzi di gestione, determinati con il rendiconto potranno essere destinati, con l’approvazione dell’Assemblea, a finanziare spese dell’anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce o accantonate a riserva.

Costituiscono patrimonio comune del Fondo:

  • i beni mobili e immobili di proprietà, o comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;
  • i redditi patrimoniali in genere
  • le contribuzioni versate dagli Associati e dai Beneficiari, ivi comprese le eventuali contribuzioni supplementari effettuate in conformità ai contratti, accordi o regolamenti aziendali.

Il Fondo si scioglie ed è messo in liquidazione nei casi di impossibilità di suo funzionamento o in caso di conforme delibera dell’Assemblea. Addivenendosi alla liquidazione del Fondo, l’Assemblea o, in caso di sua inerzia o impedimento, il Presidente del Tribunale di Roma, nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi.

A protezione dei singoli Beneficiari, le posizioni assistenziali e assicurative esistenti al momento della liquidazione verranno mantenute in essere, assegnando a ogni Beneficiario la propria posizione, con facoltà di trasferimento presso altro Fondo.

I liquidatori devono devolvere l’eventuale patrimonio residuo ad altra associazione con analoghe finalità assistenziali o ai fini di pubblica utilità fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Tutte le eventuali controversie tra Associati e il Fondo, con esclusione di quelle per legge riservate alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, saranno sottoposte ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, uno dei quali con funzione di presidente, nominati da entrambe le parti con un accordo specifico o, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Le determinazioni del Collegio arbitrale saranno vincolanti per le parti come se fossero frutto della loro stessa volontà e, pertanto, non saranno appellabili avendo valore di transazione tra loro, conclusa dagli arbitri quali loro mandanti.

Le determinazioni del Collegio arbitrale devono essere comunicate alle parti entro novanta giorni dalla costituzione del collegio. L’arbitrato avrà sede a Roma.

Gli atti generali del Fondo, e specificamente lo Statuto, il Regolamento di organizzazione, i Programmi delle prestazioni assistenziali, il rendiconto annuale approvato, sono pubblicati sul sito web del Fondo www.previdir.it”, dal quale possono essere scaricati, e comunque possono essere richiesti in copia alla segreteria del Fondo.

In ogni caso al momento dell’adesione l’associato ha l’onere di acquisire conoscenza di tali atti del Fondo, cui dichiara di aderire e di osservarne le regole ivi indicate.

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