I Pensionati possono avere accesso al Programma di Assistenza Sanitaria Integrativa del Fondo a condizione che:

  • prima del pensionamento, fossero già iscritti al Programma di Assistenza Sanitaria in qualità di dipendenti di un’Azienda associata a Previdir, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di Regolamento aziendale;
  • la richiesta iniziale di iscrizione pervenga al Fondo direttamente dall’Azienda di provenienza del pensionato, restando, tuttavia, ogni relativo onere economico a carico di quest’ultimo.

Soddisfatte le condizioni sopra descritte, il pensionato ha facoltà di accedere a tutte le numerose opzioni messe a disposizione dal Fondo e di fruire delle stesse condizioni operanti per i lavoratori dipendenti ancora in attività.

Gli obblighi contributivi saranno evasi, invece, attraverso il rapporto diretto del pensionato medesimo con il Fondo, senza più il tramite dell’Azienda di provenienza.

  • Estensione del Massimale in caso di ricovero a € 5.000.000

L’estensione del Massimale a € 5.000.000 per le spese di ricovero deve essere richiesta espressamente all’atto dell’adesione o in occasione dei rinnovi annuali e può essere concessa anche ai familiari non a carico soltanto nel caso in cui ne usufruisca l’iscritto principale.

  • Limiti di età

Le prestazioni sono valide per gli iscritti fino al 75° anno di età.

  • Scelta delle Opzioni

Ferma la libertà di operare la scelta dell’opzione più confacente alle esigenze di ciascuno, vanno, tuttavia, tenute distinte le situazioni seguenti:

  • pensionato che disponga, in quanto ex Dirigente o ex Quadro, di un trattamento sanitario integrativo derivante da disposizioni dei CCNL dei settori di appartenenza (ad es.: Fasi, Fasdac, Quas, ecc…): in questo caso la scelta va operata nell’ambito delle opzioni disponibili nella forma integrativa di Previdir;
  • pensionato che non disponga di alcuna forma di assistenza sanitaria integrativa; in tal caso, la scelta andrà operata nell’ambito delle opzioni disponibili nella forma completa.

Le opzioni prevalentemente utilizzate, tuttavia, sono le seguenti:

  • opzioni FP ed F3P (riservata al “single”), che garantiscono il rimborso delle spese di Ricovero, Alta Diagnostica e Dentarie;
  • opzioni GPG+P (riservata al “single”) e HP, che estendono la garanzia del rimborso, in misura variabile tra le varie opzioni, alle spese per visite specialistiche, cure domiciliari, accertamenti diagnostici ed analisi di laboratorio, cure dentarie a carattere conservativo.

Come precisato dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 293/E del 11/07/2008, stante l’equiparazione normativa (art. 49 del Tuir) delle pensioni di ogni genere ai redditi di lavoro dipendente, anche i lavoratori in quiescenza possono fruire della deducibilità dei contributi assistenziali versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle medesime condizioni e dei limiti previsti per i dipendenti.

Pertanto, ai fini della deducibilità nel limite di 3.615,20 euro (art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR), è necessario che tali contributi siano corrisposti «in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale» e, come chiarito dalla circolare delle Entrate n. 50/E del 2002, non concorrono a formare il reddito del pensionato anche se versati in favore di suoi familiari, compresi quelli non fiscalmente a carico.