I Pensionati hanno la possibilità di accedere al Programma di Assistenza Sanitaria Integrativa del Fondo, a condizione che, prima del pensionamento, fossero già iscritti come dipendenti di un’Azienda associata a Previdir, in linea con le disposizioni contrattuali o aziendali. La richiesta di iscrizione deve essere presentata dall’Azienda di provenienza, con i costi a carico del pensionato stesso. Questo programma offre ai pensionati il vantaggio di continuare a beneficiare del rimborso delle spese mediche, garantendo così un prezioso supporto per la salute anche dopo la fine dell’attività lavorativa

Soddisfatte le condizioni sopra descritte, il pensionato ha facoltà di accedere a tutte le numerose opzioni messe a disposizione dal Fondo e di fruire delle stesse condizioni operanti per i lavoratori dipendenti ancora in attività.

Gli obblighi contributivi saranno evasi, invece, attraverso il rapporto diretto del pensionato medesimo con il Fondo, senza più il tramite dell’Azienda di provenienza.

  • Estensione del Massimale in caso di ricovero a € 5.000.000

L’estensione del Massimale a € 5.000.000 per le spese di ricovero deve essere richiesta espressamente all’atto dell’adesione o in occasione dei rinnovi annuali e può essere concessa anche ai familiari non a carico soltanto nel caso in cui ne usufruisca l’iscritto principale.

  • Limiti di età

Le prestazioni sono valide per gli iscritti fino al 75° anno di età.

 
  • Scelta delle Opzioni

Ferma la libertà di operare la scelta dell’opzione più confacente alle esigenze di ciascuno, vanno, tuttavia, tenute distinte le situazioni seguenti:

  • pensionato che disponga, in quanto ex Dirigente o ex Quadro, di un trattamento sanitario integrativo derivante da disposizioni dei CCNL dei settori di appartenenza (ad es.: Fasi, Fasdac, Quas, ecc…): in questo caso la scelta va operata nell’ambito delle opzioni disponibili nella forma integrativa di Previdir;
  • pensionato che non disponga di alcuna forma di assistenza sanitaria integrativa; in tal caso, la scelta andrà operata nell’ambito delle opzioni disponibili nella forma completa.

Le opzioni prevalentemente utilizzate, tuttavia, sono le seguenti:

  • opzioni FP ed F3P (riservata al “single”), che garantiscono il rimborso delle spese di Ricovero, Alta Diagnostica e Dentarie;
  • opzioni GPG+P (riservata al “single”) e HP, che estendono la garanzia del rimborso, in misura variabile tra le varie opzioni, alle spese per visite specialistiche, cure domiciliari, accertamenti diagnostici ed analisi di laboratorio, cure dentarie a carattere conservativo.

Come precisato dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 293/E del 11/07/2008, stante l’equiparazione normativa (art. 49 del Tuir) delle pensioni di ogni genere ai redditi di lavoro dipendente, anche i lavoratori in quiescenza possono fruire della deducibilità dei contributi assistenziali versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle medesime condizioni e dei limiti previsti per i dipendenti.

Pertanto, ai fini della deducibilità nel limite di 3.615,20 euro (art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR), è necessario che tali contributi siano corrisposti «in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale» e, come chiarito dalla circolare delle Entrate n. 50/E del 2002, non concorrono a formare il reddito del pensionato anche se versati in favore di suoi familiari, compresi quelli non fiscalmente a carico.