LEGISLAZIONE: Rimborso cure all’estero, in caso di urgenza non serve l’autorizzazione.

Articolo del 25 Settembre 2020

Riguarda l’autorizzazione preventiva per le cure mediche all’estero la sentenza nella causa C-777/18 emessa il 23 settembre dalla Corte di giustizia europea. Vi si precisa che non rimborsare un intervento urgente effettuato da una persona assicurata in uno Stato che vi si è sottoposta in uno Stato diverso ostacola il principio della libera prestazione dei servizi e la direttiva sull’assistenza sanitaria transfrontaliera.

La vicenda era iniziata nel 1987 in Ungheria e riguardava un cittadino con gravi problemi oftalmici. Nel 2015, all’uomo era stato diagnosticato un glaucoma all’occhio destro. Le cure somministrategli in diversi istituti di cura ungheresi erano risultate inefficaci, e un anno dopo il paziente aveva contattato un medico tedesco per una visita, preliminare ad un intervento programmato in patria di lì a qualche mese.

Avendo il consulto in Germania rilevato però un netto peggioramento della situazione, il medico tedesco aveva ritenuto di procedere subito con l’intervento oftalmico per salvare la vista dell’uomo. Obiettivo per fortuna raggiunto, la doccia fredda era però arrivata in patria dove la domanda di rimborso dei costi relativi all’assistenza sanitaria prestata in Germania era stata respinta dalle autorità ungheresi. Secondo le stesse si trattava infatti di una cura programmata per la quale l’uomo non aveva ottenuto l’autorizzazione preventiva necessaria prescritta dai regolamenti dell’Unione relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Alla Corte in Lussemburgo si era pertanto rivolto il Tribunale amministrativo ungherese chiedendo una pronuncia sul diniego, sulla contrarietà o meno ai principi della normativa europea.

La Corte richiamando la propria giurisprudenza ha confermato la necessità di autorizzazione preventiva, chiarendo però che se la persona assicurata in un paese sia stata impossibilitata a richiederla o non abbia potuto attendere la decisione dell’istituzione competente sulla sua domanda di autorizzazione, come nel caso in esame, il rimborso le è certamente dovuto.

Spetta all’istituzione competente, sotto il controllo del giudice nazionale, esaminare se,da un lato, il caso di cui è investita sia caratterizzato da questa urgenza e, dall’altro, se siano soddisfatte le condizioni per un rimborso da parte dell’istituzione competente, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento 883/2004.

Fonte: IlSole24Ore