PREVIDENZA COMPLEMENTARE: I Fondi Pensione.

Articolo del 14 Luglio 2020

I fondi pensione rappresentano il principale strumento della previdenza complementare: si tratta in pratica di organismi creati per erogare a un gruppo di lavoratori appartenenti a una determinata categoria, a un’azienda o altro delle prestazioni previdenziali, in linea generale sotto forma di rendita dal momento del pensionamento.

Ai fondi pensione possono partecipare tutti i lavoratori: dipendenti, privati e pubblici, raggruppati per categoria o azienda; autonomi riuniti per area professionale o territoriale; i soci lavoratori di cooperative; familiari fiscalmente a carico; titolari di reddito diverso da quello di lavoro o di impresa; pensionati di anzianità fino a un anno prima dal compimento dell’età pensionabile per vecchiaia.

A seconda della categoria di appartenenza i fondi si suddividono in negoziali (o chiusi) e aperti, ma vi sono anche i fondi per il pubblico impiego, i cosiddetti preesistenti, nonché quelli di natura prettamente assicurativa i Piani Individuali Pensionistici (PIP).

I FONDI PENSIONE NEGOZIALI

I fondi pensione chiusi o negoziali sono i più noti, visto che la loro fonte istitutiva risiede nella contrattazione collettiva e sono riservati a lavoratori che hanno caratteristiche omogenee professionali. Sono rivolti a lavoratori dipendenti privati e pubblici, a lavoratori autonomi, a liberi professionisti, a soci lavoratori di cooperative e loro dipendenti. L’elemento distintivo dei fondi pensione chiusi risiede nella definizione dell’ambito della loro operatività, nel senso che ogni fondo nato da una determinata fonte istitutiva ha una platea altrettanto definita di potenziali aderenti. L’adesione è sempre volontaria, ma definita perché non è possibile per esempio per un chimico partecipare al fondo dei metalmeccanici. Per il lavoratore dipendente del settore privato la contribuzione viene stabilita in sede di contrattazione collettiva. I fondi pensione negoziali sono soggetti giuridici autonomi dotati di propri rappresentanti (assemblea, organi di amministrazione e controllo, responsabili del fondo) la cui gestione delle risorse è convenzionata e affidata a soggetti esterni specializzati (la gestione diretta è limitata solo a casi particolari). In particolare, le risorse del fondo devono essere obbligatoriamente depositate presso una banca, la banca depositaria appunto.

I FONDI PENSIONE APERTI

Sono costituiti con patrimonio di destinazione separato e autonomo all’interno di banche, SIM (società di intermediazione mobiliare), SGR (società di gestione del risparmio), assicurazioni. Creati inizialmente per i lavoratori autonomi che non potevano aderire ai fondi chiusi, è possibile aderirvi in forma individuale o collettiva. Si ha adesione in forma collettiva quando i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, anziché istituire un fondo pensione negoziale, stipulano un accordo per l’adesione collettiva a un fondo aperto. I fondi pensione aperti sono rivolti a lavoratori autonomi e liberi professionisti, a lavoratori dipendenti privati e pubblici: quando non sussistano fondi chiusi, di comparti produttivi non coperti da contratti nazionali di categoria, provenienti da fondi chiusi. Possono anche aderirvi i lavoratori parasubordinati e soci lavoratori di cooperative. A differenza dei fondi pensione chiusi, come già detto, non si tratta di soggetti giuridici autonomi; nell’ambito del patrimonio della società che istituisce il fondo, è costituito mediante un patrimonio di destinazione (separato e autonomo e finalizzato esclusivamente all’erogazione delle prestazioni previdenziali). E’ previsto un responsabile del fondo e un organismo di sorveglianza. La gestione delle risorse è generalmente effettuata direttamente dalla società che lo istituisce. In particolare, le risorse del fondo devono essere obbligatoriamente depositate presso una banca, la banca depositaria appunto.

PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI

Sono forme di risparmio realizzate mediante l’adesione, esclusivamente individuale, a contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazione. Anche in questo caso, così come i Fondi pensione aperti, non si tratta di soggetti giuridici autonomi, infatti, nell’ambito del patrimonio della società che istituisce il fondo, è costituito mediante un patrimonio di destinazione, separato e autonomo e finalizzato esclusivamente all’erogazione delle prestazioni previdenziali. La gestione delle risorse è generalmente effettuata direttamente dalla società che lo istituisce. In particolare, le risorse del fondo devono essere obbligatoriamente depositate presso una banca, la banca depositaria appunto. I piani individuali pensionistici (PIP) sono rivolti soprattutto ai lavoratori autonomi, liberi professionisti, parasubordinati, titolari di reddito non da lavoro e soci lavoratori di cooperative.

FONDI PREESISTENTI ANTE LEGGE 421/92

Sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992 da aziende di credito, compagnie assicurative, grandi industrie che presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente (come, per esempio, la possibilità di gestire direttamente le risorse senza ricorrere a intermediari specializzati). L’adesione a questa tipologia di fondo è su base collettiva e l’ambito dei destinatari è individuato dagli accordi aziendali o interaziendali. Tali fondi presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente. Gli aderenti sono i lavoratori delle aziende o degli enti che hanno creato gli stessi fondi.

FONDI PENSIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO

Una particolare tipologia di fondi pensione negoziali è rappresentata da quelli destinati al pubblico impiego che possono essere istituiti con contratti collettivi nazionali di comparto oppure con contratti collettivi di ambito territoriale. I fondi pensione per i dipendenti pubblici sono enti giuridicamente autonomi e hanno una struttura organizzativa analoga a quella dei fondi pensione negoziali. La gestione finanziaria è affidata a intermediari professionali specializzati selezionati sulla base di una procedura svolta secondo regole dettate dalla Covip.

Fonte: ASSINEWS.it

Articolo completo: Una panoramica sugli strumenti di previdenza complementare