Le Aziende hanno l’obbligo, derivante dai CCNL di categoria, di assicurare i propri Dirigenti contro il rischio di Infortunio professionale ed extra-professionale.

L’entità minima delle somme da assicurare è fissata in maniera uniforme per i diversi contratti ed è pari, rispettivamente, a:

  • 5 multipli della retribuzione annua lorda (R.A.L.) per la copertura del caso di morte;
  • 6 multipli della R.A.L. per la copertura dei casi di invalidità permanente totale e parziale derivante da infortunio e, per i soli dirigenti industria, da malattia professionale

La disciplina della materia non è, tuttavia, trattata in maniera uniforme dai due principali CCNL di categoria, infatti:

  • solo il CCNL Dirigenti Industria richiede l’estensione della copertura assicurativa all’ invalidità da malattia professionale;
  • solo il CCNL Dirigenti Industria ammette, per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, la riduzione dell’indennizzo dovuto al dirigente di quanto già corrisposto a quest’ultimo dall’INAIL;
  • solo il CCNL Dirigenti Industria prevede la possibilità di accordi individuali tra azienda e dirigenti tesi a trasferire direttamente in capo all’azienda medesima il rischio della copertura dei casi di infortuni extra-professionali; allo scopo di sottrarre all’imponibilità fiscale la quota parte di premio assicurativo versato a questo scopo.

Il Fondo mette a disposizione delle Aziende le seguenti formulazioni alternative:

Le combinazioni dei multipli di retribuzione da assicurare, così come l’entità delle diarie, sono lasciate alla libera scelta delle aziende, ferme le disposizioni previste dal CCNL di riferimento ed i limiti massimi assicurabili.

  • Aspetti fiscali e contributivi

Per definire compiutamente quali debbano essere i trattamenti di natura fiscale e contributiva in capo al datore di lavoro e in quello del dipendente, cui andranno assoggettati i contributi versati al Fondo per garantire le prestazioni del Programma Infortuni, devono essere distinte le due seguenti ipotesi:

  1. beneficiario delle prestazioni sia stata designata l’Azienda;
  2. beneficiario delle prestazioni sia stato designato direttamente il dipendente.

Nel primo caso il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro non costituisce “elemento retributivo“, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e non è, pertanto, assoggettato ad alcun onere contributivo. Il contributo versato, inoltre, è deducibile dal datore di lavoro ai fini della detrazione del reddito d’impresa.

Nel secondo caso la posizione delle due parti assumerà le seguenti connotazioni:

  • in riferimento al lavoratore dipendente, il contributo versato al Fondo sarà fiscalmente imponibile per la sola quota-parte destinata a dare copertura alla componente extra-professionale del rischio che, su espressa dichiarazione delle Società di assicurazioni convenzionate, è commisurata al 20% dell’ammontare del premio totale;
  • in riferimento al datore di lavoro, il contributo versato è totalmente deducibile dal reddito d’impresa dal punto di vista fiscale ed assoggettato, dal punto di vista degli oneri contributivi, alla corresponsione del solo contributo di solidarietà nella misura del 10% del premio corrisposto per la componente extra-professionale del rischio (20% del premio totale)

art. 6 – lett. F D. Lgs. 02/09/1997 n.314

Il modello di copertura adottato da Previdir ha caratteristiche di flessibilità tali da consentire alle aziende di ottenere una piena conformità tra le prescrizioni contrattuali e le soluzioni assicurative.Da questo punto di vista:

  • le malattie professionali sono puntualmente ed automaticamente coperte ogni volta che sia prevista l’ obbligatorietà del CCNL di riferimento;
  • possono essere apportate, a richiesta, le modifiche rese necessarie dall’eventuale decisione di adottare le previsioni della Circolare 55/E dell’Agenzia delle Entrate;
  • possono essere garantiti multipli delle retribuzioni superiori ai limiti obbligatori;
  • in aggiunta ai vantaggi di carattere generale descritti nella presentazione del programma infortuni è stato riservato, solamente ai Dirigenti, il vantaggio dell’equiparazione al 100%  delle invalidità da infortunio o malattia professionale di grado uguale o superiore al 50%.