Sanità nazionale e internazionale: il diritto alla salute fuori e dentro l’Italia

Articolo del 22 Febbraio 2019

Gli Italiani all’estero e gli stranieri in Italia: come tutelare la propria salute anche quando ci si trova lontani dalla propria residenza abituale? Cosa prevedono normativa italiana e accordi internazionali.

Gli stranieri in Italia

In base all’accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, tutti i cittadini stranieri, sia comunitari sia extracomunitari, possono beneficiare dell’erogazione di prestazioni sanitarie se sussistono le condizioni per l’iscrizione al Servizio Sanitario. L’iscrizione, che può essere effettuata presso la sede dell’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente ed è successivamente comprovata dal possesso della Tessera Sanitaria, garantisce a tutti gli effetti pari trattamentorispetto ai cittadini italiani, sia per quanto riguarda l’assistenza fornita sia per quanto riguarda l’obbligo contributivo. Viene inoltre estesa ai familiari a carico regolarmente soggiornanti in Italia.

Quando si matura il diritto di iscrizione? In base al Paese di provenienza e alle ragioni di permanenza in Italia, l’iscrizione del cittadino straniero al Sistema Sanitario può essere:

  • obbligatoria e, quindi, gratuita
  • volontaria e, dunque, a pagamento (il contributo ha importo variabile in quanto calcolato in base al reddito; salvo i particolari casi in cui è stabilito in modo forfettario, non può essere mai inferiore ai 387,34 euro).

In particolare, l’iscrizione obbligatoria è diritto di tutti i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato/autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento e che abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno. In questo caso, la durata avrà validità pari alla documentazione presentata al momento dell’iscrizione; laddove venga meno o sia revocato il permesso di soggiorno, l’iscrizione cessa. L’iscrizione volontaria è invece possibile per tutti gli stranieri soggiornanti in Italia per periodi di tempo superiori ai 3 mesi, per ragioni previste nelle casistiche dell’iscrizione obbligatoria, (ad esempio, studenti, dipendenti stranieri, etc) o che non abbiano stipulato un’assicurazione sanitaria privata. In questo caso, l’iscrizione ha normalmente validità annuale e scade pertanto al 31 dicembre dell’anno in cui è stata effettuata.

Non è prevista infine alcuna iscrizione (neppure volontaria) per i cittadini stranieri temporaneamente presenti per un periodo non superiore a 90 giorni, ad esempio i turisti, che possono usufruire delle prestazioni sanitarie urgenti e di elezione dietro pagamento delle tariffe regionali eventualmente previste. Fanno eccezione studenti e ragazzi/e alla pari, categorie per le quali l’onere economico dell’iscrizione volontaria è stabilito forfettariamente: per gli studenti il contributo ammonta a 149,77 euro, mentre per i collocati alla pari a 219,49 euro, senza che siano inclusi familiari a carico. Ulteriormente diverso è comunque il caso di studenti che svolgano attività lavorativa, per i quali l’iscrizione è obbligatoria.

Attenzione! Non solo tutti coloro che hanno effettuato l’iscrizione, volontario o obbligatoria che sia, hanno diritto al trattamento sanitario a pari condizioni dei cittadini italiani: anche a chi non è iscritto, compresi eventuali stranieri presenti irregolarmente sul territorio, viene comunque sempre garantita l’assistenza urgente o necessaria, con le forme previste dalla regione ospitante.

Gli Italiani all’estero

Se gli stranieri in Italia sono tutelati dal punto di vista sanitario, anche i cittadini italiani all’estero godono di diverse tutele sia che si trovino oltreconfine in vacanza o per periodi di tempo comunque limitari sia che risultino a tutti gli effetti residenti.

In questo caso, tuttavia, il panorama di casistiche è particolarmente vario: Paese, durata e ragioni della “trasferta” possono fare la differenza sul tipo di tutele offerte, ragione per la quale è sempre indispensabile informarsi prima della partenza!

Un primo strumento per reperire informazioni utili è la guida interattiva messa a disposizione dal Ministero della Salute che permette a tutti gli assistiti di avere informazioni sul diritto o meno all’assistenza sanitaria all’estero. Indicando solamente la meta, la motivazione del viaggio e la propria categoria di appartenenza (ad esempio, occupato, disoccupato, etc), è possibile procurarsi indicazioni utili su come ottenere l’assistenza sanitaria nel Paese di destinazione, a chi rivolgersi e come richiedere eventuali rimborsi.

Un’attenzione particolare merita il caso dello spostamento della propria residenza all’estero. Fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco, che mantengono il diritto all’assistenza sanitaria in Italia e all’estero, i cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono diritto all’assistenza sanitaria all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’AIRE.

L’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) è dunque una sorta di banca che raccoglie tutti gli italiani che decidono di spostare la propria residenza all’estero per un periodo superiore a 12 mesi. Per questi cittadini, così come per quanti già risiedono all’estero (perché nati fuori dai confini nazionali o per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo), l’iscrizione all’A.I.R.E rappresenta di fatto un diritto-dovere, nonché il presupposto per usufruire dei servizi forniti dalle rappresentanze consolari nei Paesi ospitanti, come la possibilità di voto, il rilascio di documenti identificativi e il rinnovo della patente di guida. Viceversa, non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • lavoratori stagionali;
  • dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

L’iscrizione gratuita a tale anagrafe comporta quindi a tutti gli effetti il trasferimento della residenza in altro Stato e ciò implica l’immediata cancellazione dall’anagrafe comunale e, di conseguenza, anche la perdita del diritto all’assistenza sanitaria italiana. Ecco perché, prima di finalizzare la propria iscrizione all’A.I.R.E. è fondamentale verificare in via preliminare le convenzioni sanitarie esistenti fra l’Italia e il Paese di ospitante, anche al fine di adottare – se necessario – adeguate e necessarie coperture personali ricorrendo ad esempio ad assicurazioni private. Un’utile elenco dei Paesi in cui vigono i principi della mobilità sanitaria internazionale e/0 convenzionati (così come dei relativi accordi) è reso disponibile dal Ministero della Salute, insieme alle soluzioni – anticipi spese e possibili rimborsi – di cui è possibile beneficiare nei Paesi fuori dall’Unione Europea e in cui non vigono accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria.

E cosa succede nel caso di cittadini italiani residenti all’estero che devono tornare temporaneamente in Italia? Ai sensi del DM 1° febbraio 1996  ai cittadini con lo stato di “emigrato” (sono considerati tali coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana sul territorio nazionale, nati in Italia) ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono comunque riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, in assenza di altre forme di copertura (pubblica o privata).

Fonte: pensionielavoro.it