Con la promulgazione del Regolamento delegato Ue 2021/473 si completa il percorso di approvazione della normativa di secondo livello dei PanEuropean Personal Pensions (Pepp). Dal 22 marzo 2022 i potenziali fornitori (banche, assicurazioni, Iorp, società d’investimento, gestori di fondi alternativi) possono presentare l’istanza di autorizzazione alla registrazione del prodotto presso la propria autorità competente, al fine di ottenere la registrazione nel Registro Pubblico Centrale da parte di Eiopa e dare avvio alla commercializzazione del Pepp.

Pensioni portabili

Il Pepp è un piano a adesione individuale che prevede la portabilità della posizione in caso di trasferimento della residenza in un altro stato Ue; si potrà quindi continuare ad accumulare contributi nello stesso prodotto senza dover aderire a un fondo pensione nel nuovo paese di residenza. La portabilità sarà resa possibile con l’apertura di sottoconti nazionali in ciascuna posizione individuale. I sottoconti, modellati sulle leggi nazionali, consentiranno all’aderente di beneficiare delle agevolazioni previste per la sottoscrizione del Pepp nel nuovo paese di residenza.

L’autorità di riferimento

Alcuni profili del prodotto pensionistico paneuropeo sono definiti direttamente nel regolamento 2019/1238 e nell’atto delegato appena promulgato (autorizzazione e istituzione, commercializzazione e distribuzione, trasferimento, vigilanza, trasparenza). Per quanto riguarda i profili non specificamente definiti, valgono le direttive settoriali degli istitutori, i regolamenti delegati e di esecuzione adottati ai sensi di tali direttive, gli atti adottati a livello nazionale in forza di tali normative e, da ultimo, le leggi nazionali applicabili. Ai profili della contribuzione e dell’erogazione delle prestazioni si applicano le norme nazionali rilevanti. Il Reg. delegato 2021/473 e i suoi tre allegati danno piena applicazione a vari profili del regolamento, primo fra tutti quello della trasparenza, definendo i templates e i contenuti del Kid (da consegnare in fase di sottoscrizione) e del Prospetto delle prestazioni del Pepp (comunicazione annuale relativa alla posizione accumulata).

La sintesi del nuovo prospetto

Il Kid sarà strutturato in sei sezioni e, in caso di stampa, la sua lunghezza non potrà eccedere le cinque pagine formato A4. In apertura di documento saranno riepilogate le caratteristiche principali del prodotto: la stima dell’intervallo di variazione del montante finale che si potrebbe ottenere nell’arco di 40 anni con un contributo mensile di 100€, il costo annuale in percentuale della posizione maturata, sempre ipotizzando un versamento mensile di 100€, il grado di rischio sottostante l’opzione prescelta su una scala da 1 (basso rischio) a 4 (alto rischio) e, da ultimo, la previsione o meno della garanzia sul capitale.

Scenari prospettici

Particolarmente rilevanti sono le informazioni della Sezione 2 (rischio/rendimento) in cui saranno contenute le specifiche del modello di stima del rischio e verrà presentata la proiezione dei montanti finali per 4 soggetti tipo che hanno, rispettivamente, 20, 35, 45 e 55 anni di età e che contribuiscono con 100€ mensili fino al pensionamento. Le proiezioni sono elaborate su tre scenari di rendimento: sfavorevole, medio e favorevole. Il prospetto delle prestazioni pensionistiche del Pepp prevede cinque sezioni e, oltre al riepilogo della posizione individuale in apertura di documento, contiene la simulazione del montante atteso al pensionamento, in funzione della posizione maturata alla fine del periodo cui si riferisce il documento e della prima data di pensionamento utile nel paese di residenza. Anche in questo caso la proiezione sarà presentata per tre scenari: sfavorevole, medio e favorevole.Il calcolo del rischio e le proiezioni delle prestazioni pensionistiche andranno definite con modelli probabilistici, rispetto ai quali l’Allegato III del Regolamento delegato fornisce input, ipotesi e modelli utilizzabili.

Opzione di mitigazione del rischio

Il Pepp di Base rappresenta l’opzione d’investimento standard e potrà prevedere una garanzia sul capitale o un’altra tecnica di mitigazione del rischio (life cycle, riserve) coerente con l’obiettivo di recuperare il capitale investito, oltreché un tetto ai costi pari all’1% del capitale accumulato per anno. Il regolamento delegato precisa che i costi da ricomprendere in tale limite sono quelli amministrativi, quelli legati all’investimento e alla distribuzione del prodotto. Altri costi aggiuntivi, inclusi quelli legati al trasferimento, non devono essere considerati. I costi connessi alla garanzia sul capitale sono esclusi dal computo del tetto e dovranno essere rendicontati separatamente, sia nel Kid, sia nella comunicazione periodica. Qualora il Pepp di base non dovesse prevedere una garanzia sul capitale, la tecnica di mitigazione del rischio adottata dovrà comunque garantire il recupero del capitale all’inizio e durante la fase di decumulo con una probabilità pari almeno al 92,5%, che scende a 80% se la fase di accumulo residua al momento della sottoscrizione non supera i 10 anni.

L’ultimo passaggio in Parlamento

Il quadro normativo dei Pepp si chiarirà definitivamente con l’approvazione della legge di delegazione europea 2019-2020 da parte del Parlamento. Due in particolare appaiono gli elementi di maggiore rilievo. Il primo è l’individuazione e designazione delle autorità vigilanti, con particolare riguardo all’adozione e alla corretta attuazione delle procedure in materia di governo e di controllo del prodotto, in coerenza con il generale assetto e il riparto di competenze previsti tra la Covip, la Banca d’Italia, la Consob e l’Ivass, prevedendo anche forme di collaborazione e tenendo conto delle competenze in materia di autorizzazione alla costituzione delle forme pensionistiche individuali e alla loro vigilanza.

Il ruolo della Commissione di vigilanza

La Covip sarà comunque responsabile del processo di registrazione/cancellazione e dello scambio di informazioni con Eiopa e con le autorità degli altri paesi relativamente alla commercializzazione transfrontaliera. Il secondo elemento da definire, probabilmente quello più rilevante, è il trattamento fiscale dei Pepp. A tal fine la legge di delegazione europea stabilisce che ai Pepp dovrà essere riconosciuto un regime fiscale analogo a quello delle forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. 252/2005, anche prevedendo l’obbligo della sussistenza di requisiti che garantiscano al sottoscrittore del Pepp una tutela almeno analoga a quella che sarebbe offerta dalle forme pensionistiche complementari già esistenti. Il governo sarà chiamato a definire tali requisiti.

 

Fonte24+ de IlSole24Ore

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