Il Decreto del presidente della Repubblica pubblicato in Gazzetta Ufficiale, recependo l’accordo Stato Regioni del novembre 2020, riconosce l’osteopatia come professione sanitaria adottandone con decreto il profilo professionale dell’osteopata. Soddisfazione da parte della Roi: “Sono state poste le fondamenta della professione osteopatica in Italia”.

IL TESTO

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del presidente della Repubblica che, recependo l’accordo Stato Regioni del novembre 2020, riconosce l’osteopatia come professione sanitaria adottandone con decreto il profilo professionale dell’osteopata.

L’accordo, all’articolo 1 definiva l’osteopata quale professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell’iscrizione all’albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico.

All’articolo 2 si spiegava poi che l’osteopata opera con le seguenti modalità:
a) pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalità di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico;

c) valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica l’appropriatezza e pianifica il follow-up condividendoli con il paziente, con eventuali caregiver e/o con altri professionisti sanitari;
d) al fine di prevenire alterazioni dell’apparato muscolo scheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività; educa il paziente nelle abilità di autogestione dell’organismo e ne pianifica il percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti;
a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata e gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale; reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o peggiorano.

L’articolo 3 definiva il contesto operativo mentre l’articolo 4 spiega come con un successivo accordo in Stato regioni verranno individuati i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico è definito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute.

Infine, gli articoli 5 e 6 si limitano all’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e al recepimento del decreto.

 

Fonte: QuotidianoSanità.it

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