Il programma Infortuni di Previdir è a disposizione delle Aziende che intendono assicurare le seguenti figure professionali: titolari, legali rappresentanti, membri del cda o amministratori unici, membri di collegi sindacali e collaboratori (cd. co.co.pro ex d.lgs. 276/2003 e successive modifiche)

Il modello di copertura prevede l’applicazione di una franchigia relativa per le invalidità permanenti di grado pari o inferiore al 3%. Per le invalidità di grado superiore non si applica alcuna franchigia.

Rispetto alle analoghe coperture riferite alle varie categorie di lavoratori dipendenti, vanno evidenziate le seguenti differenze:

  • gli assicurati sono nominativamente identificati;
  • le somme da assicurare sono espresse in “cifre” e non in multipli della retribuzione annua lorda;
  • l’entità delle somme da assicurare, così come la scelta degli eventi rispetto ai quali tutelare le diverse figure professionali, è lasciata alla libera valutazione delle Aziende.

E’ possibile, attraverso espressa richiesta formulata al Fondo dalla parte interessata e a condizioni da concordarsi per singolo caso concreto, assicurare somme più elevate rispetto ai limiti per evento previsti dalla Convenzione assicurativa.

Per la diaria da ricovero e la diaria per apparecchi di contenzione il rischio viene identificato con cifra fissa

Per offrire una tutela più ampia alle diverse figure professionali, è opportuno  integrare il programma contro il rischio di infortunio, con le garanzie previste contro il rischio di invalidità permanente da malattia e di morte ed invalidità da qualsiasi causa.

  • Aspetti fiscali e contributivi

La quota parte del premio assicurativo destinata a dare copertura alla componente professionale del rischio di infortunio – nel caso della Convenzione assicurativa del Fondo Previdir tale quota è pari all’80% del costo complessivo – non concorre a formare il reddito dell’amministratore e/o collaboratore ai fini IRPEF.

La residua quota del 20%, a copertura della componente extra-professionale del rischio costituisce, invece, reddito imponibile, ma usufruisce della detrazione d’imposta nella misura del 19% ed entro il tetto annuo di € 1.291,14.

L’intero premio è, viceversa, deducibile da parte dell’azienda, in quanto rappresentativo di un costo inerente all’attività dell’impresa.