Il Fondo Assistenza Previdir offre agli Imprenditori, Membri del CdA e altre figure professionali dell’azienda l’opportunità esclusiva per accedere a piani di assistenza sanitaria integrativa di natura collettiva.

Le Aziende che intendono iscrivere al Programma di Assistenza Sanitaria Integrativa i propri Titolari, Amministratori, Legali Rappresentanti, Membri del c.d.a. o del Collegio Sindacale e i Collaboratori hanno la facoltà di selezionare una fra le opzioni disponibili, sia per il single che per l’intero nucleo familiare, diverse tra loro per le prestazioni ricomprese.
L’opzione prescelta dovrà riguardare tutti i componenti degli Organi Collegiali, quali i Consigli di Amministrazione e i Collegi Sindacali.

Sarà possibile, pertanto, adottare scelte di natura individuale soltanto in presenza di organi monocratici, come nel caso dell’Amministratore Unico, nei casi in cui il soggetto interessato già fruisca di forme di assistenza sanitaria integrativa (ad es. ex Dirigenti iscritti al FASI, FASDAC ed equivalenti).

  • Periodi di carenza

All’atto della prima iscrizione al Fondo non è richiesta la compilazione di alcun Questionario Anamnestico: sono ricomprese, pertanto, eventuali patologie preesistenti; vengono, invece, applicate le seguenti carenze:

  • le cure mediche, domiciliari o ambulatoriali, non conseguenti ad infortunio, non sono coperte durante i primi 30 giorni dalla data di iscrizione;
  • i ricoveri ospedalieri, non conseguenti ad infortunio, non sono coperti durante i primi 60 giorni dalla data di iscrizione;
  • le prestazioni connesse alla gravidanza ed al parto, non sono coperte durante i primi 300 giorni dalla data di iscrizione.

Nell’ipotesi in cui, invece, l’iscrizione al Fondo non venga rinnovata, sarà necessario, per richiederne il ripristino, la compilazione e sottoscrizione di apposito Questionario Anamnestico riguardante tutti i componenti il nucleo familiare di cui si richiede la copertura. Le condizioni e i costi dell’eventuale reiscrizione saranno quelli stabiliti dalla Compagnia convenzionata.

  • Familiari non a carico

E’ data facoltà ad ogni iscritto ad una qualsiasi delle opzioni disponibili di estendere il beneficio del Programma di Assistenza Sanitaria Integrativa ai propri familiari conviventi non a carico, utilizzando una delle 9 opzioni disponibili.

  • Estensione del Massimale in caso di ricovero a € 5.000.000

L’estensione del Massimale a € 5.000.000 per le spese di ricovero deve essere richiesta espressamente all’atto dell’adesione o in occasione dei rinnovi annuali ed entra in vigore al superamento dei massimali di ricovero previsti dall’opzione di base. E’ possibile, inoltre, concederla al familiare non a carico soltanto nel caso in cui ne usufruisca l’iscritto principale.

L’indennizzo della quota di spesa sarà effettuato sempre in forma rimborsuale e successivamente alla liquidazione del massimale relativo all’opzione di base prescelta.

  • Trattamento fiscale dei contributi versati

Regime fiscale dei contributi versati dalle Aziende a Casse di Assistenza a favore di: Amministratori, Sindaci, Revisori ed altri soggetti titolari di rapporti di collaborazione, allo scopo di garantire trattamenti di Assistenza Sanitaria Integrativa:

Parere emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito interpello formulato dal Fondo Assistenza Previdir

PER GLI AMMINISTRATORI UNICI DI SOCIETA’ secondo il parere dello Studio legale e Tributario Avv. Mauro Maltese:

“La posizione dell’Agenzia delle Entrate, già a suo tempo affermata nel 2014 a seguito del nostro interpello, in merito alla estensione ai percettori di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente delle agevolazioni di cui alla lett. a), co. 2, dell’art. 51 del Tuir, trova implicita conferma anche nelle successive risposte agli interpelli.

La limitazione che, al contrario, viene introdotta dall’Agenzia delle Entrate è relativa alla posizione dell’Amministratore unico di società, per il quale viene esclusa la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi della lett. a), co. 2, dell’art. 51 del Tuir. sulla base della considerazione che l’inciso “in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale” contenuto nella precitata lett. a) “implica che i contributi devono essere versati in favore della generalità dei dipendenti o di categorie omogenee e non siano riservati ad personam.” (risposta a interpello n. 954-1535/2017 del 22 dicembre 2017).

Sulla scorta di tale interpretazione, l’Agenzia, oltre a negare l’agevolazione per l’amministratore unico, ne ha esteso l’applicazione anche nei confronti dei componenti di un Cda nell’ipotesi in cui uno solo dei suoi membri risulti percettore del compenso afferente detta carica (risposta a interpello n. 956-1483/2019 del 6 dicembre 2019).

Tale posizione – per quanto criticabile e contraddittoria (dovendosi, per tale via, analogamente disconoscere l’agevolazione anche ad un unico dipendente facente parte di una categoria omogenea) – è tuttavia quella che attualmente sembra trovare conferma nei più recenti pronunciamenti dell’Amministrazione finanziaria.”

  • Servizio di rimborso prestazioni sanitarie in forma extra assicurativa

Possono essere attivati, all’inizio di ogni anno, i rimborsi in forma diretta gestiti dal Fondo Previdir per le seguenti Garanzie/Prestazioni:

  • Acquisto medicinali / Cure Fisioterapiche / Lenti, occhiali da vista / Visite specialistiche / Cure dentarie / Ricoveri
Tale opzione è vincolante per l’intero anno.
Possono essere valutate soluzioni differenziate con massimali diversi a seguito di particolari esigenze regolate da contratti/accordi/regolamenti aziendali. Tali massimali, cumulabili tra loro ed utilizzabili anche per annullare le eventuali franchigie e/o scoperti, possono essere attivati a richiesta dell’Azienda e comporteranno il pagamento di un importo anticipato, da corrispondersi al Fondo entro tre mesi dalla data di rinnovo o di prima iscrizione, a cui va aggiunto un contributo per spese di gestione.
Entro il mese di aprile dell’anno successivo alla corresponsione del massimale, Previdir provvederà ad effettuare conguagli a livello Aziendale, pari alla differenza fra quanto anticipato e quanto effettivamente liquidato, nei limiti dei massimali prescelti, detratto il contributo per le spese di gestione.