Per accedere ai vantaggi fiscali e contributivi legati all’assistenza sanitaria integrativa, è necessario che i contributi siano versati dal datore di lavoro e/o dal dipendente a Enti o Casse con esclusiva finalità assistenziale, secondo quanto previsto da contratti, accordi o regolamenti aziendali. Questa condizione consente sia all’azienda sia ai collaboratori di beneficiare di un regime agevolato, favorendo il benessere in azienda e ottimizzando la gestione delle risorse.
TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER L’AZIENDA
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE | TRATTAMENTO FISCALE delle somme versate dall’azienda |
ONERI CONTRIBUTIVI sulle somme versate dall’azienda |
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Cassa di assistenza | Costo deducibile dal reddito d’impresa | 10% per “Contributo di solidarietà” |
Polizza assicurativa | Costo deducibile dal reddito d’impresa | Contribuzione ordinaria |
TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER IL DIPENDENTE
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE | TRATTAMENTO FISCALE delle somme versate dall’azienda |
ONERI CONTRIBUTIVI sulle somme versate dall’azienda |
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Cassa di assistenza | Non concorrono alla formazione del reddito i contributi versati sia dall’azienda che dal dipendente nel limite annuo di € 3.615,19 | Esenzione da ordinaria contribuzione |
Polizza assicurativa | I contributi versati dall’azienda sono considerati “REDDITO” imponibile (le spese mediche sono detraibili dalle imposte nella misura del 19% per la parte eccedente € 129,11) | Contribuzione ordinaria |
TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER I PENSIONATI
Come precisato dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 293/E del 11/07/2008, stante l’equiparazione normativa (art. 49 del Tuir) delle pensioni di ogni genere ai redditi di lavoro dipendente, anche i lavoratori in quiescenza possono fruire della deducibilità dei contributi assistenziali versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle medesime condizioni e dei limiti previsti per i dipendenti.
Pertanto, ai fini della deducibilità nel limite di 3.615,20 euro (art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR), è necessario che tali contributi siano corrisposti «in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale» e, come chiarito dalla circolare delle Entrate n. 50/E del 2002, non concorrono a formare il reddito del pensionato anche se versati in favore di suoi familiari, compresi quelli non fiscalmente a carico.