Le Leggi di Bilancio 2016 – 2017 – 2018 hanno dedicato un peso rilevante ai temi della produttività del lavoro e del welfare aziendale, segnando un’autentica svolta sul tema.

Fino al 2016 le uniche norme che hanno regolato la materia sono state in particolare quelle previste – con particolare ma non esclusivo riferimento – dagli articoli 51 e 100 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (DPR 917/1986), le cui indicazioni riguardano peraltro una serie di prestazioni (ad esempio, buoni pasto, previdenza complementare, sanità integrativa e alcune forme di protezione sociale offerte dal sistema delle assicurazioni) che non coprono la piena gamma di servizi nel concreto offerti dalle aziende nei confronti dei propri dipendenti. Come risultato, mensa, trasporti, asili nido, servizi sanitari, sostegno alle famiglie, libri di testo, vacanze estive e così via sono stati a lungo tra i servizi di cui hanno beneficiato i soli dipendenti di multinazionali o aziende di medie e grandi dimensioni, più facilmente in grado dunque di sostenere volontariamente gli oneri delle prestazioni offerte ai propri lavoratori. Tipologia di Welfare a Finanziamento Diretto On-Top.

Con le ultime tre Leggi di Bilancio – legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 182-190; legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 160-162; legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 28 e 161 – la prospettiva è però letteralmente cambiata grazie in particolare a una serie di novità e incentivi riguardanti lo strumento del premio di produttività legato ai risultati aziendali in termini di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione delle imprese italiane, e trasformabile, per l’appunto con notevole agevolazione fiscale, in welfare.

Incentivi legati alla contribuzione a forme di welfare complementare

L’articolo 51 del TUIR individua un ampio panel di servizi erogabili a favore del dipendente che non costituiscono reddito da lavoro dipendente e sono deducibili dal reddito di impresa, con beneficio fiscale quindi sia a favore dei lavoratori che dell’aziende. Ulteriori agevolazioni fiscali sono state poi per l’appunto introdotte dalle citate Leggi di Bilancio (di seguito contrassegnate mediante asterisco):

  • i contributi di assistenza sanitaria integrativa versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della Salute (i decreti Turco e Sacconi) per un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20 euro;
  • i contributi per previdenza complementare nel limite di 5.164,57 euro;
  • le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o  fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, aumentato a 7 euro nel caso siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, a altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
  • le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi (compresi gli esercenti servizi pubblici);
  • le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese* da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico ex art. 12 TUIR (*introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2018);
  • l’utilizzazione delle opere e dei servizi* riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto della generalità dei dipendenti o loro categorie e familiari a carico ai sensi dell’art. 12 TUIR (*modificato dalla Legge di Bilancio per il 2016);
  • le somme, i servizi e le prestazioni erogati* dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari (*modificato dalla Legge di Bilancio per il 2016).

La Legge di Bilancio 2019, dopo le importanti novità introdotte dalle tre precedenti manovre economiche, nei fatti segna una battuta d’arresto per quel che riguarda gli interventi a favore del welfare aziendale. La Manovra non prevede infatti misure specifiche in tal senso e si limita a indicare che parte dell risorse che saranno stanziate attraverso il Fondo per le politiche della famiglia saranno destinate a iniziative di conciliazione vita-lavoro e “welfare familiare aziendale”. Il welfare aziendale, che negli ultimi anni si è rivelato un fattore di rinnovamento della contrattazione e delle relazioni industriali, oltre che di modernizzazione del rapporto di lavoro, sembra quindi essere fuori dai temi di attenzione del Governo gialloverde.

Il welfare aziendale nella Legge di Bilancio del 2019

L’ondata di riforme in materia di welfare aziendale iniziata con la Legge di Stabilità del 2016, poi proseguita con le Manovre del 2017 e del 2018, sembra aver subito un forte arresto.

Il Governo gialloverde si è infatti limitato ad inserire un richiamo al welfare aziendale all’interno dell’articolo 1 comma 482 della Manovra per il 2019. Tale comma afferma che il “Fondo per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, introdotto dal DL 223/2006 e gestito dal Ministero per le politiche della famiglia, sarà destinato a “finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari” (p. 85).

Il testo prosegue indicando gli interventi che il Fondo sosterrà a livello prioritario nel corso del 2019. Tra questi, all’interno della lettera n, è apertamente specificato che una parte delle risorse saranno destinate a “iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del welfare familiare aziendale, comprese le azioni di cui all’articolo 9 della Legge 8 marzo 2000, n. 53”.

Il sostegno a misure previste dalla Legge 53/2000

Nonostante il testo sia molto generico, è più che probabile che nel 2019 saranno finanziati progetti e interventi per la promozione del welfare aziendale. A questo riguardo, la Manovra cita infatti le misure previste dall’articolo 9 della Legge 53/2000.

Ma cosa prevede questa normativa? Si tratta di una serie di interventi che riguardano:

  • progetti finalizzati a consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time, smart working e telelavoro, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato;
  • programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
  • progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, nel momento in cui questo beneficia del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali;
  • interventi e azioni volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o familiari non autosufficienti a carico.

La visione del welfare aziendale nella Manovra del 2019

Per il 2019 non sono stati quindi previsti nuovi interventi in tema di welfare aziendale. Se ciò, da un lato, rappresenta una battuta d’arresto rispetto alle riforme introdotte negli anni scorsi, dall’altro evidenzia come – almeno per il momento – si sia scelto di non rimettere in discussione e stravolgere quanto fanno fin’ora. Non sono stati intaccati, ad esempio, gli incentivi previsti per i premi di risultato e la loro possibile conversione in welfare aziendale: la possibilità, quindi, di “welfarizzare” il premio di produttività a seguito di un accordo aziendale di secondo livello, e sulla base di una scelta autonoma del lavoratore, sarà attuabile anche il prossimo anno.

Ad ogni modo, sembra di poter dire che al momento il tema non appare di particolare interesse per il Governo, che sembra considerare il welfare aziendale solo in un’ottica di sostegno alla genitorialità. La Manovra, infatti, ne parla esclusivamente nella parte dedicata al Fondo per le politiche della famiglia e sottende – con l’espressione welfare familiare aziendale – una visione del welfare aziendale principalmente volta – se non esclusivamente – all’armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura.

In questo senso occorre sottolineare come nella Manovra non solo è assente un’interpretazione del welfare aziendale come potenziale strumento integrativo dell’intervento dello Stato in materia di welfare, ma anche quella che lo vede come opportunità per rinnovare la contrattazione di primo e secondo livello, per rafforzare il potere d’acquisto dei lavoratori e, più in generale, per modernizzare il rapporto di lavoro e insieme le relazioni industriali.

Come le Leggi di Bilancio degli anni precedenti, anche la manovra del 2018 ha previsto delle interessanti novità in tema di welfare aziendale. Anche se non ci troviamo di fronte ad una vera “rivoluzione” come quella avvenuta nel 2016, per il prossimo anno le imprese e i dipendenti che usufruiranno di beni e servizi di welfare potranno godere di nuovi benefici. Ecco di cosa si tratta.

Una nuova possibilità per il welfare aziendale: il trasporto pubblico

La principale novità contenuta nella Legge di Bilancio 2018 in materia di welfare aziendale riguarda l’introduzione, all’interno del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir, della nuova lettera “d-bis”. Questa nuova formulazione prevede l’esclusione dal reddito di lavoro di quelle somme erogate o rimborsate alla generalità dei dipendenti (o a categorie di questi) dal datore di lavoro per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

In altre parole, dal 2018 le imprese italiane potranno inserire all’interno dei loro piani welfare anche la possibilità di pagare o rimborsare l’abbonamento per bus, tram, metro e treno dei loro collaboratori (ma anche dei familiari di questi ultimi) potendo contare su un concreto favor fiscale: completa deducibilità della cifra se il piano di welfare è frutto di un accordo tra l’azienda e i sindacati; oppure deducibilità del 5 per 1.000 del totale se l’iniziativa è unilaterale.

Infine, si ricorda che, a differenza di quanto previsto quando l’acquisto è fatto direttamente dal dipendente, nel caso in cui il piano di welfare aziendale preveda il rimborso o l’acquisto dell’abbonamento per il trasporto pubblico non è previsto alcun limite di spesa.

Alcune considerazioni 

Anche per l’anno 2018, il Legislatore continua a sostenere le imprese che vogliono introdurre beni e servizi di welfare come strumenti a sostegno della retribuzione. Negli ultimi tre anni, infatti, lo stanziamento del Governo su questo fronte è stato cospicuo: si è partiti con una cifra pari a 483 milioni di euro nel 2016, per poi arrivare fino a 520 milioni di euro per il 2017 e il 2018.

Come già avvenuto negli anni precedenti, anche per il 2018 il Legislatore si è posto degli obiettivi chiari in materia di welfare aziendale. In particolare, inserendo il trasporto pubblico all’interno dell’articolo 51 del Tuir ha cercato di ampliare il paniere delle prestazioni con lo scopo di promuovere policy aziendali innovative e di incrementare le possibilità di azione legate al welfare aziendale.

In questa direzione, oltre a rendere disponibili servizi legati a una serie di bisogni non adeguatamente coperti dal welfare pubblico – dal sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori più svantaggiati o con familiari a carico, alle difficoltà di conciliazione fra responsabilità lavorative e familiari – il welfare aziendale è sempre più spesso inteso come uno strumento in grado di favorire uno scambio virtuoso fra miglioramento del benessere e del reddito dei lavoratori e una maggiore efficienza produttiva dell’impresa, una riduzione dell’assenteismo e un rafforzamento dell’engagement tra impresa e collaboratori.

La legge di stabilità 2017 conferma ed estende le linee di azione avviate dal nostro Paese in materia di welfare aziendale e conciliazione famiglia-lavoro. A partire dalla Legge di Stabilità 2016, infatti, il Governo aveva intrapreso una serie di provvedimenti finalizzati a incentivare il welfare aziendale attraverso essenzialmente due strumenti: il premio di produttività, come fonte di risorse per garantire beni e servizi di welfare ai lavoratori dipendenti, e l’ampliamento del paniere dei servizi tramite l’aggiornamento dell’art.51 del TUIR.

La legge di stabilità 2017 conferma questa tendenza attraverso l’ampliamento dell’utilizzo del premio di produttività e il potenziamento degli strumenti di sostegno alla maternità come miglioramento della conciliazione famiglia lavoro.

La crisi di Governo, tuttavia, rischia di avere effetti molto pesanti su queste misure. Alcune di esse per essere implementate richiedono infatti l’approvazione di specifici decreti attuativi mentre altre che avrebbero dovuto operare in sinergia, come quelle su smart working e lavoro autonomo non imprenditoriale, si trovano nel mezzo di iter legislativi che sono più che mai incerti. Altre ancora, avviate in via sperimentale, avrebbero dovuto essere corrette e migliorate.

Misure su premio produttività e welfare aziendale

La manovra finanziaria prevede l’estensione del campo di applicazione delle agevolazioni per l’erogazione dei premi di produttività e potenzia il ruolo del welfare aziendale. Già nella legge di stabilità 2016 si prevedeva la possibilità per i dipendenti di ricevere premi di risultato e partecipazioni agli utili godendo di un’aliquota sostitutiva del 10%, oppure di convertire lo stesso premio in beni e servizi di welfare godendo delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 51 del TUIR – senza cioè che tali servizi concorressero alla formazione del reddito da lavoro dipendente, entro specifici limiti.

La legge di Bilancio 2017 punta a consolidare il percorso intrapreso ampliando il raggio dei beneficiari e gli importi dei premi: il tetto massimo di reddito di lavoro dipendente che consente l’accesso alla tassazione agevolata viene innalzato da 50.000 a 80.000 euro; gli importi dei premi erogabili aumentano da 2.000 a 3.000 euro nella generalità dei casi, e da 2.500 a 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Inoltre si amplia il ventaglio dei servizi ricompresi nell’art.51 del TUIR, che già era stato aggiornato lo scorso anno includendo tutti i servizi per l’infanzia e aprendo ai servizi di cura per familiari anziani o non autosufficienti. “All’articolo 51, comma 2, del TUIR – si legge nel testo della Legge di Stabilità 2017 – sono inseriti i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie”. Si specifica inoltre che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria anche se eccedenti i limiti precedentemente vigenti, rispettivamente 5.164,57 euro e 3.615,20 euro.

Misure per la natalità e conciliazione

Accanto alle misure di welfare aziendale la Legge di Stabilità prevede anche diversi provvedimenti che favoriscono la conciliazione tra vita e lavoro, sebbene ancora troppo focalizzati sui meri trasferimenti monetari:

  • Bonus “mamma domani”: a decorrere dal 1 gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è corrisposto dall’INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, dal compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione;
  • Voucher asili nido: a partire dal 2017, per i nati dal 1 gennaio 2016, viene istituito un buono di 1.000 euro l’anno parametrato su 11 mensilità per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. Il buono è corrisposto dall’INPS. Va precisato che qualora si fruisca del Voucher Asili Nido, non sarà possibile usufruire anche della detrazione fiscale prevista per le spese documentate di iscrizione in asili nido sostenute dai genitori (pari al 19% sul totale delle spese annue documentate, sostenute fino ad un massimo di 632 euro), nè del Voucher Baby Sitter. Per l’implementazione servirà un decreto attuativo;
  • Congedo parentale per padre lavoratore dipendente: introdotto in via sperimentale nel 2013, aumenta a 2 giorni per il 2017, e a 4 nel 2018 (5 se uno va a valere su quelli della madre). Va fruito entro 5 mesi dalla nascita anche in modo non continuativo;
  • Voucher baby sitter: visto il buon esito della sperimentazione, viene prorogato per gli anni 2017 e 2018 il “Voucher Baby Sitter”, ossia la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting o asilo nido. Si tratta di 600 euro mensili erogabili per 6 mesi, 3 per le lavoratrici autonome. La finanziaria ha aumentato le risorse stanziate per le lavoratrici autonome;
  • Fondo di sostegno alla natalità per accesso al credito: al fine di sostenere le famiglie e di incentivare la natalità, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo di sostegno alla natalità» volto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1 gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Anche in questo caso per l’avvio servirà decreto ministeriale.

I rischi legati all’instabilità politica

Alcune di queste misure, che potrebbero avere un impatto migliorativo sulla vita di molti cittadini favorendone le possibilità di conciliazione tra vita e lavoro, rischiano tuttavia di rimanere almeno parzialmente inattuate. Le dimissioni del Governo Renzi e la conseguente incertezza politica, come detto, potrebbero infatti ritardare (se non impedire) l’approvazione di molti decreti ministeriali necessari a rendere pienamente operativa la normativa in tema di welfare e conciliazione (come del resto potrebbe accadere anche in altri ambiti, come quello del contrasto alla povertà).

Se dalle consultazioni uscirà un Governo che lavorerà in continuità con quello dimissionario, presumibilmente, non dovrebbero esserci grossi intoppi. Ma, nel caso si insediasse un esecutivo “di rottura” rispetto al precedente, non sarà probabilmente garantita una continuità delle politiche. E la prospettiva appare ancora più incerta nel caso di un ritorno alle urne.

Una situazione di instabilità politica che può avere quindi ripercussioni importanti per il Paese anche su questi fronti.

Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 sono tante e importanti: vediamo nel dettaglio cosa cambia per le imprese e per i lavoratori in materia di welfare e produttività.

Alcuni cambiamenti fondamentali delle norme in vigore dal 1 Gennaio 2016 riguardano il welfare aziendale, ovvero l’insieme di benefit concessi fino a ora solo su base volontaria dall’azienda ai suoi dipendenti sotto forma di servizi e prestazioni, e i premi di produttività erogati nel settore privato ai dipendenti in virtù di performance elevate e alta qualità del lavoro svolto.

Nel primo caso, il welfare aziendale è sostanzialmente potenziato dalla Legge di Stabilità 2016 attraverso tre modifiche dell’art.51 del Tuir. Le nuove norme, infatti, dispongono:

  • il superamento dell’aspetto della volontarietà ai fini della detassazione dei benefit per i dipendenti (arti.51, comma 2, lettera f). Se, in precedenza, l’esenzione Irpef per tutti quei servizi offerti ai dipendenti come asili nido e buoni pasto era prevista solo su base di un atto volontario del datore di lavoro, adesso la stessa esenzione è applicabile per servizi previsti da contratti e regolamenti aziendali;
  • l’estensione dei benefici goduti sia dai dipendenti che dai familiari indicati all’art.12 del Tuir (lettera f-bis) a servizi educativi e d’istruzione anche nell’età prescolare (compresi i servizi di mensa ad essi afferenti), centri estivi o invernali (colonie climatiche) e ludoteche (a fini didattici);
  • l’introduzione (lettera f-ter) dell’esenzione Irpef anche per servizi e prestazioni assistenziali nei confronti di familiari anziani o non autosufficienti.

Tali importanti misure mostrano come si stia procedendo, attraverso la manovra finanziaria, nella direzione di sostenere e favorire il welfare aziendale anche nelle piccole e medie imprese, detassando i servizi e, di fatto, venendo incontro sia all’esigenza di risparmio sul costo del lavoro delle aziende, sia ai bisogni dei dipendenti e alle nuove sfide, come quella dell’anzianità di genitori o parenti, che si troveranno ad affrontare. Saranno in ogni caso gli stessi lavoratori a optare, nell’ambito degli accordi aziendali, per servizi di welfare o per un premio retributivo legato a un incremento di produttività, qualità, efficienza, innovazione.

A tal proposito, la Legge di Stabilità 2016 introduce anche alcune novità proprio sul tema dei premi che, in primis, non saranno conteggiati per la formazione del reddito ai fini del calcolo dell’ISEE.

In particolare:

  • Ripristino della tassazione agevolata al 10% ai fini Irpef dei premi di produttività fino a 2.000€ lordi (2.500 nel caso di aziende che coinvolgano pariteticamente i lavoratori).
  • Innalzamento dei limiti di reddito per godere di tali premi fino a 50.000€ annui (comprendendo in questo modo anche quadri e impiegati).