La LTC Collettiva a premio e rendita variabili copre il rischio di non autosufficienza in qualsiasi momento questa si verifichi, indipendentemente, quindi, dal contesto lavorativo. Risponde ad esigenze di personalizzazione e adesioni a carattere sia individuale che collettivo e costituisce, pertanto, il modello di riferimento per amministratori, titolari, collaboratori o dipendenti.

Il riconoscimento della perdita dell’autosufficienza avviene allorché sia stato accertato, secondo specifici criteri e modalità, che l’assicurato abbia raggiunto un punteggio minimo nel calcolo del grado di incapacità a svolgere gli atti elementari della vita quotidiana.

Esempio di calcolo di valutazione della Non Autosufficienza

Condizioni di accesso alla copertura assicurativa

  • L’adesione al programma LTC deve necessariamente riguardare tutti gli appartenenti alla medesima categoria omogenea di lavoratori dipendenti dell’azienda ed essere prevista da un Accordo o Regolamento Aziendale; oppure riguardare la totalità degli Amministratori, Collaboratori, Soci, Titolari e Legali Rappresentanti dell’impresa
  • E’ necessaria la compilazione del questionario anamnestico differenziato in relazione alle diverse classi di età
  • Età non inferiore a 18 anni e non superiore a 70 anni

Periodi di carenza

  • per infortunio: nessuna carenza;
  • per malattia: 3 anni nel caso in cui il verificarsi della Non Autosufficienza sia conseguenza di malattie degenerative del cervello dovute a causa organica (come ad es. Alzheimer o Morbo di Parkinson), 1 anno per le altre malattie;
  • per sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero per altra patologia a essa collegata: 5 anni.

Quota di adesione

  • La quota di adesione al Fondo è pari all’1% con il minimo di € 25,82.
  • Vantaggi fiscali

Elemento significativo di convenienza è, certamente, il trattamento fiscale per gli iscritti, più vantaggioso rispetto alle modalità alternative di realizzazione dei piani di LTC.

Secondo quanto disposto dalla lett. f-quater) del secondo comma dell’art. 51 del tuir: non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

In questo caso per l’azienda è un costo deducibili e deve versare, a titolo di contributo previdenziale, il 10% (contributo di solidarietà).