Per beneficiare dei vantaggi economici previdenziali e fiscali contributi devono essere versati dal datore di lavoro e/o dal dipendente a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a contratti, accordi o regolamenti aziendali.

TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER L’AZIENDA

Modalità di realizzazione Trattamento fiscale delle somme versate dall’azienda Oneri contributivi sulle somme versate dall’azienda
Cassa di assistenza Costo deducibile dal reddito d’impresa 10% per “Contributo di solidarietà”
Polizza assicurativa Contribuzione ordinaria

TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER IL DIPENDENTE

Modalità di realizzazione Trattamento fiscale delle somme versate dall’azienda Oneri contributivi sulle somme versate dall’azienda
Cassa di assistenza entra a far parte del reddito imponibile; prevista detrazione d’imposta pari al 19% calcolata su un importo massimo di € 530,00* di premio versato, ossia fino ad un massimo di € 100,70 Esenzione da ordinaria contribuzione
Polizza assicurativa Contribuzione ordinaria

* come previsto dalla Legge 124/2013

TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO POLIZZA TCM del KEY-MAN

Beneficiario Trattamento fiscale delle somme versate dall’azienda
Azienda Il costo del premio è considerabile come FISCALMENTE DEDUCIBILE DALL’AZIENDA
Designati del Key-man Il costo del premio è considerabile come IMPONIBILE ALLA STREGUA DI LAVORO DIPENDENTE. La prestazione erogata sarà esente da tassazione.

Visti i presupposti, si può ritenere che le implicazioni di carattere tributario relative alla I.P. (invalidità permanente) siano le medesime della T.C.M. e cioè, semplificando e in estrema sintesi: il premio per l’azienda è “in ogni caso” un componente negativo di reddito, in quanto liberalità o compenso in natura (art 95 del T.U.I.R.), interamente deducibile ai fini IRES (IRPEF) e IRAP* …. In questo caso, la prestazione, una volta erogata dalla compagnia ai “designati” al verificarsi del sinistro (decesso), sarà esente da tassazione (art.6, comma 2 del T.U.I.R.).