L’art. 51 del TUIR (D.P.R. 917/1986) stabilisce come si determina il reddito di lavoro dipendente: cosa concorre a formarlo e cosa no. Dal 1° gennaio 2027 la disciplina è nell’art. 53 del D.Lgs. 117/2026, il nuovo testo unico delle imposte sui redditi, in vigore dal 4 luglio 2026. Questa guida riassume i punti principali con i riferimenti a entrambi i testi e spiega come si collegano al welfare aziendale e all’assistenza sanitaria integrativa.

Come si determina il reddito di lavoro dipendente

Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (comma 1). Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo, il cosiddetto principio di cassa allargato.

Cosa non concorre a formare il reddito

Il comma 2 elenca le somme e i servizi che non concorrono al reddito. Le principali, con le lettere dell’art. 53 del D.Lgs. 117/2026:

  • Contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, fino a 3.615,20 euro (lettera a, vedi più sotto).
  • Vitto: mense e prestazioni sostitutive fino a 4 euro al giorno, 10 euro se rese in forma elettronica; indennità sostitutive di 5,29 euro al giorno per addetti a cantieri edili e unità produttive senza servizi di ristorazione (lettera b).
  • Trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti (lettera c) e abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari (lettera d).
  • Opere e servizi offerti alla generalità o a categorie di dipendenti e ai loro familiari per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (lettera f).
  • Servizi di educazione e istruzione per i familiari, centri estivi, ludoteche e borse di studio (lettera g) e assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (lettera h).
  • Contributi e premi per non autosufficienza e gravi patologie (lettera i).
  • Azioni offerte alla generalità dei dipendenti fino a 2.065,83 euro nel periodo d’imposta, se non cedute prima di tre anni (lettera l).

Le lettere f-bis, f-ter e f-quater del vecchio art. 51 corrispondono alle lettere g, h e i del nuovo art. 53.

Contributi di assistenza sanitaria: lettera a

I contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore non concorrono al reddito per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro. Il limite è complessivo: si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria deducibili dal lavoratore ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera i, del D.Lgs. 117/2026.

Dal 2025 la norma richiede che i contributi siano versati in conformità ai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015 o a un regolamento aziendale, a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti (D.Lgs. 192/2024). Dal 1° gennaio 2027 la lettera a dell’art. 53 riprende la disciplina con lo stesso limite e le stesse condizioni.

Se il lavoratore sceglie di destinare il premio di risultato ai contributi di assistenza sanitaria, questi non concorrono al reddito né sono soggetti all’imposta sostitutiva, anche se eccedono i limiti ordinari (art. 1, comma 184-bis, lettera b, della legge 208/2015).

Per il lavoratore è prevista anche la deduzione dei contributi versati a fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale iscritti all’Anagrafe, fino a 3.615,20 euro (art. 10, comma 1, lettera i, del D.Lgs. 117/2026). Per i contributi versati nell’interesse dei familiari indicati nell’art. 12, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dai familiari stessi, entro l’importo complessivo.

Per chi aderisce a Previdir. Il Fondo è iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi dalla sua istituzione: vedi la pagina iscrizione all’Anagrafe. Per le categorie, le opzioni e i vantaggi del Programma consulta assistenza sanitaria integrativa e vantaggi economici, previdenziali e fiscali.

Beni ceduti e servizi prestati: limite di 258,23 euro e deroga 2025-2027

Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti non concorre al reddito se complessivamente non supera 258,23 euro nel periodo d’imposta; se supera il limite, concorre interamente (art. 51, comma 3, TUIR; art. 53, comma 4, D.Lgs. 117/2026). Il valore si determina secondo il valore normale dei beni e dei servizi (art. 9) o, per quelli prodotti o scambiati dal datore di lavoro, in base al prezzo mediamente praticato.

Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 la legge 207/2024 (art. 1, commi 390 e 391) prevede in deroga il limite di 1.000 euro, che comprende anche le somme erogate o rimborsate per le utenze domestiche di acqua, luce e gas, per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo della prima casa. Il limite è di 2.000 euro per i lavoratori con figli che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dei figli. Per i dettagli vedi fringe benefit: cosa sono e come funzionano.

Non autosufficienza e gravi patologie

I contributi e i premi versati dal datore di lavoro per prestazioni, anche assicurative, di non autosufficienza o di gravi patologie non concorrono al reddito (art. 51, comma 2, lettera f-quater, TUIR; art. 53, comma 2, lettera i, D.Lgs. 117/2026), anche a favore dei familiari indicati nell’art. 12 nelle condizioni del comma 2. Vedi i programmi Long Term Care di Previdir.

Gli altri commi dell’art. 53 in sintesi

 

Comma Argomento
5 Beni, prestazioni, opere e servizi possono essere erogati con documenti di legittimazione, cartacei o elettronici, con un valore nominale (nel vecchio testo, il comma 3-bis).
6 Valore convenzionale di autoveicoli in uso promiscuo, prestiti, fabbricati e trasporto ferroviario.
7 Trasferte e missioni: fuori dal comune concorrono al reddito per la parte eccedente 46,48 euro al giorno (77,47 euro all’estero).
8 Indennità per lavoro in luoghi variabili e indennità di navigazione e di volo: concorrono per il 50%.
9 Indennità di trasferimento e di prima sistemazione: non concorrono per il 50% fino a 1.549,37 euro (4.648,11 euro fuori dal territorio nazionale).
10-11 Servizi prestati all’estero e retribuzioni convenzionali per chi lavora all’estero oltre 183 giorni.
12 Rivalutazione degli importi esenti.
13 Pensioni direversibilità degli orfani: concorrono per la parte eccedente 1.000 euro.

 

Domande frequenti sull’art. 51 TUIR

L’art. 51 TUIR esiste ancora dopo il 2027?

Dal 1° gennaio 2027 la disciplina del reddito di lavoro dipendente è nell’art. 53 del D.Lgs. 117/2026, che riprende l’art. 51 del TUIR.

Qual è il limite di non imponibilità dei contributi di assistenza sanitaria?

3.615,20 euro complessivi, nelle condizioni previste dalla norma (art. 51, comma 2, lettera a, TUIR; art. 53, comma 2, lettera a, D.Lgs. 117/2026).

Qual è la soglia dei fringe benefit per il 2026?

1.000 euro, elevati a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico che hanno presentato la dichiarazione al datore di lavoro. Fuori dalla deroga 2025-2027 il limite ordinario è di 258,23 euro.

A cosa corrisponde oggi la lettera f-quater?

Alla lettera i dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. 117/2026: contributi e premi per non autosufficienza e gravi patologie.

Vuoi attivare un piano di assistenza sanitaria per la tua azienda? Richiedi un preventivo oppure consulta il programma welfare.