fringe benefit sono tra le principali risorse a disposizione dei datori di lavoro per creare welfare aziendale e incentivare la produttività dei propri dipendenti: di cosa si tratta e quale il regime di tassazione cui sono sottoposti?

fringe benefit – letteralmente, dall’inglese, “benefici marginali” –  costituiscono elementi remunerativi complementari alla retribuzione principale e consistono nella concessione in uso di beni e servizi da parte del datore di lavoro a favore dei lavoratori.

A differenza della retribuzione, normalmente pattuita in denaro, essi rappresentano quindi una forma di retribuzione in natura ai sensi della legge. Riferimento normativo per quel che riguarda il welfare aziendale è in particolare l’art. 51, comma 3 del Testo Unico sulle Imposte dei Redditi:

“3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.”

Il comma 3 dell’articolo 51 del TUIR stabilisce dunque l’esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro. Tra i benefici interessati rientrano le auto aziendali a uso promiscuo, i prestiti aziendali, le concessioni di abitazioni in locazione o in comodato d’uso. Con la circolare n. 59/E del 2008 dell’Agenzia delle Entrate sono state inoltre ricondotte nell’ambito di applicazione di tale ultima norma le erogazioni in natura sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi (ad esempio, i buoni carburante) di importo non superiore al citato limite; sempre l’Agenzia delle Entrate specifica invece l’esclusione delle erogazioni in denaro.

Attenzione! La normativa riferita al fringe benefit stabilisce pertanto che il dipendente può usufruire del proprio benefit per acquistare beni e servizi di varia natura, nel limite di spesa di 258,23 euro (limite raddoppiato a 516,46 euro per i soli anni di imposta 2020 e 2021). In sintesi, il fringe benefit si contraddistingue quindi per le seguenti caratteristiche: 

Importo massimo – Il fringe benefit non concorre a formare reddito da lavoro se, nel periodo corrente di imposta, non supera l’importo massimo di 258,23 euro. Se la cifra supera il limite previsto, concorre invece per intero a formare il reddito: in altre parole sarà cioè l’intero importo a essere tassato e non soltanto la parte eccedente i 258,23 euro; è sempre possibile, comunque, addebitare al dipendente la parte eccedente la soglia (addebito sul netto busta paga, non tassato), così da evitare la tassazione dell’intero importo.

Valore normale – Il valore del fringe benefit è determinato in misura pari al prezzo di mercato, oppure al prezzo mediamente praticato dall’azienda nelle cessioni al grossista nel caso in cui sia l’azienda stessa a produrre il bene/servizio fornito al dipendente

Regali aziendali – I doni da parte dell’azienda (ad esempio, cesti natalizi, e così via) rientrano nel novero dei fringe benefit. 

 

Fonte: Pensione e Lavoro

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